in occasione della ricostruzione del rapporto di causalità, a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, siccome scaturente e dedotta dalle risultanze di causa correttamente evidenziate e spiegabilmente ritenute, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa e diversa, capace di inficiare o caducare quella conclusione, non può essere affidata solo ad una indicazione “meramente possibilista” (cioè, come accadimento possibile dell’universo fenomenico), ma deve connotarsi di elementi di concreta probabilità, di specifica possibilità, essendo necessario cioè, che quell’accadimento alternativo, ancorché pur sempre prospettabile come possibile, divenga anche, nel caso concreto, hic et nunc, concretamente probabile, alla stregua, appunto, delle acquisizioni processuali.
A fronte di un’ipotesi alternativa nella ricostruzione della causalità, che sia plausibile (cioè, seppur ritenuta improbabile, non consista in una ricostruzione immotivata e di natura meramente congetturale), non riconducibile stavolta alla condotta del soggetto, è comunque consentito al giudice di escludere tale ipotesi non solo in base ad una dichiarata e motivata affidabilità di una delle ipotesi formulate, ma tenendo anche conto delle evidenze probatorie esistenti nel processo che consentano di negare, in termini di elevata credibilità razionale, l’ipotesi alternativa: ciò che consente di uscire dalle secche della valutazione probabilistica e di pervenire ad una conclusione che supera il limite costituito dal ragionevole dubbio.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza del 6 marzo 2014 n. 10938