La responsabilità extracontrattuale per danni provocati dall’attraversamento su una strada statale di un animale selvatico (nella specie un daino o capriolo) deve essere imputata all’ente a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna, sia che essi derivino dalla legge, sia che trovino la loro fonte in una delega o concessione di altro ente.
In quest’ultimo caso, l’ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all’esercizio dell’attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso
– Regione
– Provincia
– Ente Parco
– Federazione o Associazione
a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente: in quest’ultimo caso, l’ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all’esercizio dell’attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
Nello stesso senso, ancora più incisivamente, si è espressa la più recente Cass. 6 dicembre 2011 n. 26197, secondo la quale, posto che l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di flora e di fauna, nei profili che afferiscano a zone intercomunali o all’intero territorio comunale spetta, in via di principio, alle Province, ma che dette funzioni devono essere organizzate della Regione, titolare delle relative potestà, si dovrà indagare, di volta in volta, se l’ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli o se sia un nudus minister, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa.
Cassazione civile sez. VI, sentenza del 28 febbraio 2014 n. 4788