di Roberto Miliacca
Ancora una volta è l’Europa a spingere l’Italia al cambiamento. Da sabato scorso, 14 giugno, è infatti entrato in vigore il decreto legislativo n. 21/2014 di attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che riscrive il Codice del consumo, prevedendo, tra le altre cose, un trattamento uniforme tra i contratti sottoscritti nei locali commerciali e i cosiddetti «contratti a distanza», tipo quelli sottoscritti via Internet, cui andranno applicate, per quanto compatibili, le medesime tutele (es. diritto di recesso).
Certo, come segnalano anche gli avvocati intervistati in questo numero da Affari Legali, è ancora presto per dire se il sistema normativo messo in piedi, compresa la competenza, in capo all’autorità Antitrust, di accertare e sanzionare le violazioni commesse in violazione del nuovo codice del cel consumo, funzioneranno oppure no. Di sicuro c’è, per esempio, che leggendo il testo del dlgs 21, qualche dubbio legittimamente viene. Bene, per esempio, ha fattomil legislatore a prevedere l’applicazione della normativa ai contratti sottoscritti on line tra consumatori e fornitori di acqua, gas o elettricità; meno bene invece, è aver previsto l’espressa volontà di escludere dal campo di applicazione del dlgs i contratti legati a servizi finanziari o a quelli legati all’acquisto di pacchetti di viaggio via Internet. Si dirà: ci sono altre normative di riferimento. Certo, ma la ricerca continua di deroghe, norme speciali o di autorità di settore fanno sempre sì che si possano aprire dei nuovi varchi di complicazione, di cui certo la velocità e la semplicità della rete, e ovviamente i consumatori, non hanno proprio alcun bisogno.