Data certa per la nuova procedura standard di valutazione rischi. Nonostante non sia sanzionata per legge, la mancanza di una data certa o di una sua attestazione sul documento di valutazione rischi (dvr) lascia presumere l’omessa valutazione di rischi, con tutte le conseguenze previste dal T.u. sulla sicurezza (dlgs n. 81/200) a carico dei datori di lavoro. È la conclusione, preoccupante per i datori di lavoro, raggiunta dal ministero del lavoro nelle faq pubblicate ieri sul nuovo procedimento per la valutazione rischi delle microaziende, in vigore dal 1° giugno.
La procedura standardizzata ha sostituito l’autocertificazione della valutazione dei rischi, possibilità rimasta in vigore fino al 31 maggio scorso. È obbligatoria soltanto per le piccole imprese, ossia per quelle che occupano fino a 10 lavoratori, mentre è facoltativa per le aziende che occupano più di 10 e fino a un massimo di 50 lavoratori. La procedura standardizzata è stata elaborata dall’apposita Commissione prevista dal T.u. sicurezza (dlgs n. 81/2008) e il suo utilizzo mette i datori di lavoro al riparo da eventuali contestazioni di non conformità della valutazione rischi rispetto alle prescrizioni del T.u. sicurezza.
Serve la data certa. Alcune delle risposte ai quesiti più frequenti (faq) in tema di redazione del documento valutazione rischi (dvr) in base alla nuova procedura standard riguardano la necessità di fornire il dvr di «data certa». Il ministero spiega che il predetto dvr «deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del Rspp, Rls o Rlst, e del medico competente ove nominato». E aggiunge che la mancanza di data certa o dell’attestazione della stessa, con le predette modalità, non è sanzionata dal legislatore in modo espresso, tuttavia «è verosimile presumere, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costruire un’omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal dlgs n. 81/2008». Il che ha comunque conseguenze gravi per le aziende, considerato che ai sensi del T.u. sicurezza l’omessa valutazione dei rischi è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Come operare. Il ministero indica le possibili formalità che possono garantire il rispetto della data certa. In base a quanto specificato dal garante privacy, spiega, il requisito della data certa si collega alla comune disciplina civilistica n materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli articoli 2702-2704 del codice civile, i quali recano un’elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni «fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento».
Il dvr deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi a disposizione degli organi di vigilanza.
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