Il rischio da perdita del posto di lavoro entra prepotentemente, a causa della perdurante e profonda crisi economica, nel bilancio psicologico delle famiglie italiane. Come fronteggiarlo? È interessante esaminare a tal proposito anche il ruolo che i fondi pensione possono interpretare come ammortizzatore sociale. Una prima opportunità che va considerata è quella delle anticipazioni per ulteriori esigenze dell’iscritto cui, secondo i dati di sistema, si sta sempre più ricorrendo per fare fronte a temporanee crisi di liquidità familiari. Così come prevede la normativa e come ribadito dagli Orientamenti della Covip per ricorrere a questa possibilità non vi è bisogno di alcuna particolare motivazione. È possibile chiedere l’anticipazione per un importo non superiore al 30% purché siano decorsi otto anni dall’iscrizione. È quindi, sufficiente la richiesta dell’iscritto e il decorso del periodo minimo previsto, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazioni alla base della richiesta. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per il conseguimento delle anticipazioni devono considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente. Altra fattispecie utilizzabili è quella dei riscatti. Altra possibilità è poi quella del riscatto. La disciplina prevede in primo luogo la casistica del il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Vi è poi il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Come ribadito però dalla Covip in una sua risposta a quesito le facoltà di riscatto totale non possono essere esercitate nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. In questo caso sono richiamate infatti le disposizioni che consentono di percepire le prestazioni pensionistiche complementari con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso per le prestazioni nel regime obbligatorio. Ai soggetti vicini al pensionamento e in possesso dei requisiti per esercitare il riscatto integrale della posizione, quindi, il legislatore ha scelto di non riconoscere la relativa facoltà, privilegiando la corresponsione della prestazione pensionistica, la cui erogazione soggiace a precisi limiti quantitativi (massimo 50%). Vi è quindi una decisa preferenza del legislatore per la percezione della prestazione in luogo del riscatto dell’intera posizione. La possibilità dell’anticipo della prestazione pensionistica sembra particolarmente congeniale, come ha avuto modo di evidenziare in un interessante articolo sul suo Osservatorio giuridico il Mefop, per i lavoratori esodati per cui viene auspicato di potere richiedere una prestazione pensionistica anticipata prima del decorso dei 48 mesi consecutivi di inoccupazione relativamente alla quale non si suggerisce una lettura restrittiva. Come chiosa a conclusione il Mefop, il fondo pensione, anche in coordinamento con altri strumenti di welfare integrativo, potrebbe interpretare un ruolo elettivo in un’ottica di completamento della tutela previdenziale dei lavoratori anziani, sostenendoli e contribuendo ad assicurare loro una longevità serena. Tornando al riscatto per le forme di previdenza su base collettiva (fondi pensione chiusi, fondi pensione aperti ad adesione collettiva) si prevede poi la possibilità di riscattare l’intera posizione individuale maturata qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l’adesione su base collettiva (è il caso del cambiamento di occupazione). Dal punto vista fiscale nei casi di riscatto è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche. Sulle somme percepite invece a titolo di riscatto per cause diverse (cessazione dei requisiti di partecipazione alle forme di previdenza su base collettiva) si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%. (riproduzione riservata)
Un fondo paracadute
di Carlo Giuro