La marcatura di conformità europea (CE) limita la propria efficacia nel rendere lecita la produzione, il commercio e la concessione in uso delle macchine che, in quanto caratterizzate dalla marcatura, si presumono rispondenti al requisiti essenziali di sicurezza (RES) previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La marcatura CE non produce esonero dalle norme generali del codice penale, poiché il datore di lavoro è comunque tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e di conseguenza risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, se, con valutazione “ex ante”, e in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere secondo il paradigma dell’agente modello (“homo eiusdem professionis et condicionis”), l’evento dannoso era prevedibile ed evitabile, nonché fosse concretizzazione tipica del rischio che l’osservanza della regola cautelare mirava a prevenire.
Cassazione penale, sez. IV, 6 dicembre 2012, n. 47274