Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e di segnalare; ma ciò non esclude la responsabilità del datore di lavoro, il quale è il primo garante della sicurezza in ambito aziendale.
Nello svolgimento dei suoi compiti, il RSPP opera “per conto” del datore di lavoro, svolgendo solo un’attività di “consulenza” nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo, ma è il datore di lavoro il soggetto garante e responsabile della sicurezza, obbligato a effettuare la valutazione dei rischi e a controllare e adottare tutte le misure necessarie a prevenire infortuni.
Cassazione penale, sez. IV, 13 dicembre 2012, n. 48219