I carrelli vengono ricompresi fra le macchine operatrici secondo quanto previsto dall’art. 58 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992. Secondo quanto previsto dall’art. 114, per circolare su strada le macchine operatrici (e dunque anche i carrelli) devono rispettare le norme del codice stradale riguardanti la sagoma limite (art. 61), la massa limite (art. 62) e il foglio di via (art. 99) e le corrispondenti norme relative alle macchine agricole in materia di norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento (art. 106), accertamento dei requisiti di idoneità (art. 107), rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione (art. 108), controlli di conformità al tipo omologato (art. 109), revisione (art. 111), modifiche dei requisiti di idoneità e aggiornamento del documento di circolazione (art. 112). Finora la circolazione semplificata dei carrelli era stata oggetto di una disciplina applicata per oltre vent’anni. Il decreto ministeriale del 28 dicembre 1989 (che ora però secondo il ministero delle infrastrutture e dei trasporti non può più essere applicato) prevede (o, a questo punto, «prevedeva») che i carrelli elevatori, trasportatori o trattori, sprovvisti di certificato di circolazione in quanto destinati a operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi e aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico nel rispetto di alcune condizioni. In particolare, il carrello:
– deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati seguenti: lunghezza, larghezza e altezza massime del veicolo nonché le relative masse a vuoto ed a pieno carico e l’eventuale massa rimorchiabile;
– deve essere munito di proiettori anabaglianti che debbono essere messi in funzione anche quando non ricorre l’obbligo dell’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e d’illuminazione;
– deve essere munito del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, montato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.6 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985, che deve ugualmente essere messo in funzione;
– deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento;
– deve essere accompagnato da personale a terra che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la lunghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,50 m. I limiti in altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al predetto punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhette applicate in maniera visibile e permanente sul veicolo;
– la velocità su strada non deve essere superiore a 10 km/h.
Lo stesso decreto ministeriale prevede inoltre che la domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello va presentata all’ufficio provinciale della Motorizzazione civile competente per territorio, che, previo benestare dell’ente proprietario della strada, provvede a rilasciare al richiedente un’autorizzazione con validità massima di un anno. Con la circolare n. 555/4860 del 1° marzo 1990 il ministero dei trasporti aveva evidenziato che i carrelli elevatori per gli spostamenti su strada brevi e saltuari non sono soggetti alle prescrizioni del decreto n. 247 sulla registrazione e targatura delle macchine operatrici; tuttavia la saltuarietà della circolazione non esenta dall’obbligo di copertura assicurativa rca. Ora, però, con la nuova presa di posizione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, questa disciplina semplificata è diventata inapplicabile, con buona pace per tutte le autorizzazioni rilasciate in oltre vent’anni dalle varie Motorizzazioni.