L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il fortuito.
Il caso
Nel corso di un temporale il forte vento spezza il ramo di un albero che cade sulla strada. Si trova a passare in quel mentre un automobilista che, per evitare il ramo, sbanda e finisce contro un altro albero, subendo danni alla sua persona ed all’autovettura. La decisione
La S.C., pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata, rigetta il ricorso, spiegando che quest’ultima ha affermato – richiamando una giurisprudenza alquanto risalente – che l’art. 2051 c.c., non si applica in riferimento alle strade, non solo in ragione della natura demaniale del bene, quanto in considerazione della notevole estensione del bene stesso, il che renderebbe impossibile l’esercizio della custodia da parte dell’ente pubblico a ciò preposto.
La più recente giurisprudenza di legittimità, invece, ha in numerose occasioni chiarito che la disciplina prevista dall’art. 2051 c.c., è applicabile anche agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito o, comunque, preposti alla loro manutenzione. Si è detto, a questo proposito, che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il fortuito; e, in riferimento alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di
sicurezza, con pagamento del relativo pedaggio, si è ritenuto generalmente configurabile un rapporto di custodia. Inoltre, è stato anche specificato che è configurabile il caso fortuito, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, in presenza di quelle alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse o segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Cassazione civile, sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22385