Pagina a cura DI FRANCESCO CAMPANARI

Nuovo trattamento contabile sui cambiamenti di destinazione dei titoli di debito, introduzione di una specifi ca disciplina per i «titoli strutturati», utili e perdite derivanti dalla negoziazione di titoli immobilizzati considerati come componenti straordinari di reddito e chiarimenti sulla defi nizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti fi nanziari immobilizzati: sono, in sintesi, le novità presenti nel restyling dell’Oic 20. La bozza del nuovo documento, in consultazione fi no al prossimo 31 ottobre 2012, è stata infatti pubblicata nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali. Defi nizione dei titoli di debito e nuova categorizzazione. Innanzitutto è importante chiarire come siano definiti i titoli di debito dall’Oic 20: trattasi di titoli che attribuiscono un diritto a ricevere un fl usso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’entità che li ha emessi. A mero titolo esemplifi cativo, basti pensare a titoli emessi da stati sovrani, a obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società nonché i titoli a questi assimilabili. La novità introdotta con il restyling dell’Oic 20 sta nell’aver creato un’apposita categorizzazione per i cosiddetti titoli strutturati: trattasi, di fatto, di titoli costituiti dalla combinazione di un titolo «ospite» e di uno strumento derivato «incorporato » che è idoneo a modifi – care in modo rilevante i fl ussi di liquidità generati dal titolo «ospite». Alcuni esempi possono essere riconducibili a titoli che prevedono l’indicizzazione del capitale o del rendimento a indici azionari (index-linked) o a titoli che prevedono un rendimento tarato a un multiplo di parametri di mercato. Qualora invece i derivati non siano tali da produrre modifi che signifi cative come per esempio titoli che presentano opzioni di rimborso anticipato, i titoli in questione non saranno considerati «strutturati ». Le altre novità. Tra le altre novità introdotte dalla draft dell’Oic 20, spicca il differente trattamento sui cambiamenti di destinazione dei titoli di debito. Seppur il principio specifi – chi che le circostanze possono essere rare, potrebbe darsi che un titolo inizialmente iscritto in bilancio tra le attività non immobilizzate possa essere successivamente destinato a un investimento durevole dunque iscrivibile tra le immobilizzazioni fi nanziarie e viceversa. Tale cambiamento di destinazione potrebbe dipendere da svariate ragioni tra cui il cambiamento delle strategie aziendali in seguito a rinnovamento del cda o un radicale cambiamento della compagine sociale: ciò andrà rilevato in base ai criteri valutativi previsti sia nel caso delle immobilizzazioni finanziarie sia in quello delle attività fi nanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; mentre nel caso del passaggio dai titoli immobilizzati alle attività circolanti la rilevazione andrà effettuata al costo con rettifi ca delle eventuali perdite durevoli di valore, nel caso di trasferimento dai titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie la rilevazione verrà effettuata al minore tra il costo e il valore di mercato. Con riferimento invece alle negoziazioni di titoli immobilizzati prima della scadenza, la bozza dell’Oic dà interessanti chiarimenti sul trattamento contabile degli eventuali utili o perdite a esse connesse. Innanzitutto il principio chiarisce come l’utile o la perdita scaturisca dalla differenza tra il valore contabile del titolo iscritto tra le immobilizzazioni fi nanziarie (oltre ai ratei e ai risconti maturati e gli scarti e i premi di negoziazione e sottoscrizione) e il prezzo di cessione. Il risultato, vale a dire un utile o una perdita, genererà dunque o dei proventi straordinari di reddito con collocazione degli stessi nella voce 20) del conto economico o degli oneri straordinari di reddito con conseguente collocazione nella voce 21). In ultimo, altra importante novità riguarda la defi nizione dei criteri per la determinazione del costo degli strumenti fi – nanziari immobilizzati. Nella sezione «valutazione e rilevazioni successive» si esplicita come i titoli immobilizzati vengano valutati al costo a meno che gli stessi risultino durevolmente di valore inferiore al valore dello stesso. Seppur la valutazione da dover attuare in condizioni normali è quella al costo specifi co, la bozza appena emanata permette, anche per i titoli di debito, il ricorso ai criteri previsti dall’art. 2426 codice civile vale a dire Lifo, Fifo e costo medio ponderato. La ratio di tale disposizione nasce dalla necessità di meglio valutare i titoli di debito in carico quando ne sono stati acquistati diversi a differenti prezzi di carico e date. Con riferimento invece alla perdita durevole di valore da dover necessariamente considerare per la svalutazione di un titolo immobilizzato, il restyling dell’Oic 20 dà interessanti direttive. Vengono di fatto enucleate diverse situazioni di deterioramento duraturo che potrebbero far presumere ad una necessaria svalutazione. Si pensi per esempio al ritardato pagamento di quote capitali o di quote interessi, a indicatori economico-patrimoniali che facciano presagire a un non facile pagamento alla scadenza o al valore del mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione contabile. In tale ultimo caso, sarà comunque necessario che la perdita sia durevole oltre che evidente il peggioramento del merito creditizio dell’emittente. A supporto di tali evidenze, potrebbero considerarsi eventuali abbassamenti dei rating o repentine scomparse dal mercato attivo. © Riproduzione riservata