La COVIP ha emanato gli orientamenti in oggetto http://www.covip.it/wpcontent/uploads/Orientamento-selezione-gestore-assicurativo1.pdf) per fornire alcuni chiarimenti in merito al processo di adeguamento dei fondi pensione preesistenti (cioè già istituiti alla data del 15 novembre 1992), con specifico riguardo all’art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 10 maggio 2007, n. 62, secondo il quale detti fondi debbono adeguare i propri statuti a quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 entro il 31 maggio 2012 (nei limiti in cui lo stesso art. 6 risulti compatibile con il modello gestionale prescelto dal fondo).
In questo contesto, la COVIP ha ritenuto – seguendo un criterio interpretativo non letterale, bensì sistematico e teleologico – che la procedura di selezione dei gestori prevista dal comma 6 dell’art. 6 del d.lgs. n. 252 debba trovare applicazione non soltanto nel caso delle gestioni di tipo finanziario, ma anche per quelle di tipo assicurativo (contratti di ramo I, III e V).
A prima lettura, la suddetta conclusione aveva suscitato dubbi e perplessità in relazione alla contrattazione collettiva del settore assicurativo: ed infatti, secondo l’allegato n. 13, capo II, numero 16, del CCNL attualmente in vigore, ogni fondo pensione preesistente del nostro settore deve stipulare i contratti di assicurazione con l’impresa dalla quale dipendono i lavoratori/trici ad esso iscritti; nel caso che l’impresa datrice di lavoro non eserciti i rami vita, il fondo deve rivolgersi ad un’impresa vita del gruppo (ove esistente) ovvero ad un’impresa del mercato.
La contrattazione collettiva di settore si sofferma anche sulle condizioni di premio praticabili, prevedendo che esse debbano corrispondere al solo premio puro di tariffa (al netto, cioè, dei caricamenti). Si tratta, con ogni evidenza, di condizioni assolutamente minimali, al di sotto delle quali nessuna impresa potrebbe attestarsi in sede di eventuale bando di gara.
Sulla questione abbiamo pertanto posto un quesito ufficiale alla COVIP (v. allegato), che ci ha risposto con l’allegata lettera del 14 giugno u.s., nella quale la Commissione:
– ha tenuto a ribadire che, in linea generale, le procedure di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione trovano applicazione anche nei casi in cui si intenda affidare un nuovo incarico a un’impresa di assicurazione per una gestione di ramo I, III o V;
– ha precisato che, in analogia ad una risposta già fornita nel 2006 in relazione alle “convenzioni finanziarie”, anche per quelle assicurative sussiste la possibilità di rinnovare la convenzione con il medesimo gestore senza porre in essere una procedura selettiva (purché la decisione giunga in
esito ad una approfondita valutazione e sia adeguatamente motivata). Nel caso dei fondi pensione preesistenti di ambito assicurativo, in particolare, si terrà conto di quanto previsto dal CCNL del settore e sopra ricordato;
– ha ritenuto che non vi sia la necessità di adeguare immediatamente gli statuti dei suddetti fondi alla previsione di cui all’art. 27, comma 4, dello schema di statuto per fondi negoziali di nuova istituzione (allegato alla deliberazioneCOVIP del 31 ottobre 2006 e che rappresenta notoriamente il modello diriferimento anche per i fondi preesistenti), dato che “l’ipotesi per loro maggiormente ricorrente sarà quella del rinnovo delle convenzioni assicurative oggi in vigore”.
Fonte: ANIA