Un automobilista cita in giudizio l’altro l’automobilista con il quale s’è scontrato e la sua compagnia assicuratrice per essere risarcito, in base al principio del comma 2 dell’art. 2054 c.c., della metà delle spese sopportate per riparare la propria vettura. Ammette, infatti, che il sinistro s’è verificato per la concorrente responsabilità sua e dell’altro guidatore. Il giudice di pace afferma l’impossibilità di accertare la dinamica del sinistro, per essere incerti gli stessi punti d’urto tra i due mezzi, e rigetta la domanda. Il danneggiato propone, allora, ricorso per cassazione attraverso il quale denuncia violazione del principio informatore della presunzione di responsabilità concorrente dei due guidatori nella causazione del sinistro, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c. Ricorda pure che tale responsabilità è presunta dalla legge ed è configurabile tutte le volte in cui non venga fornita la prova liberatoria dell’assenza di ogni possibile addebito a carico di uno dei conducenti.
Cassazione civile, sez. III, 29 settembre 2011, n. 19871