L’ISVAP ha posto in pubblica consultazione lo schema di Regolamento attuativo dell’articolo 30, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, che disciplina il modello di relazione sull’attività antifrode che le imprese di assicurazione autorizzate nel ramo r.c.auto
devono, con cadenza annuale, trasmettere all’Autorità.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’Autorità entro il 25 luglio 2012 al seguente indirizzo di posta elettronica: regolamentoantifrode@isvap.it
L’articolo 30, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27 (decreto liberalizzazioni) prevede che le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo r.c.auto trasmettano all’ISVAP, con cadenza annuale, una relazione predisposta secondo un modello definito dall’Autorità. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si e’ ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’Autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi.
Il Regolamento in pubblica consultazione definisce il modello di relazione annuale da presentare all’Autorità.
Gli elementi informativi acquisiti con la relazione sono finalizzati all’esercizio dei poteri di vigilanza di cui al Titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni, per assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi e riguardano la fase assuntiva, quella di gestione del sinistro e le denunce o querele presentate all’Autorità giudiziaria.
Il modello si compone da un documento in cui l’Organo amministrativo illustra la policy aziendale rispetto all’attiva di prevenzione e contrasto delle frodi e da tre sezioni.
La prima sezione contiene una serie di quesiti volti a misurare, complessivamente, il grado di organizzazione dell’impresa. Le imprese illustrano, attraverso il modello, le misure adottate e le iniziative promosse nello svolgimento di ogni singola fase del ciclo produttivo e, in particolare, con riferimento al momento di assunzione dei contratti e gestione dei sinistri, compresi quelli del Fondo di garanzia per le vittime della strada, con riguardo a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Un quesito apposito riguarda
eventuali proposte di modifica dei “parametri di significatività” indicati nel Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, al fine di porre in essere la revisione prevista dall’art. 4, comma 3, del Provvedimento stesso e valutare l’eventuale aggiornamento dei parametri in un’ottica di sempre maggiore integrazione della banca dati sinistri nei processi interni delle imprese.
La seconda sezione contiene dati quantitativi e qualitativi sui sinistri, rapportati al portafoglio dell’impresa nelle varie aree territoriali. I dati sui sinistri sono classificati in base alle partite di danno ed a quelli oggetto di approfondimento in relazione al rischio di frode. Un prospetto separato è dedicato ai sinistri gestiti nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254 al fine di acquisire dati specifici sulla gestione dei sinistri e sulle frodi nell’ambito della CARD.
La terza Sezione contiene dati analitici sulle denunce o querele presentate all’Autorità giudiziaria, ripartiti a seconda che siano relative a sinistri o contratti, con indicazioni della partecipazione dell’impresa ai successivi giudizi e dell’esito degli stessi.
Relativamente ai soggetti tenuti alla trasmissione, le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia e a quelle comunitarie abilitate, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, all’esercizio del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’art. 2, comma 3, n.10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Le imprese autorizzate in Italia trasmettono all’ISVAP la relazione annuale entro il termine previsto per il bilancio di esercizio, ossia entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, contestualmente alla “stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta” (art. 7, comma 1, Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008 e art. 30, comma 2, decreto liberalizzazioni). Le imprese di assicurazione comunitarie trasmettono all’ISVAP la relazione annuale entro il 31 maggio.