L’ISVAP ha pubblicato lo schema di Provvedimento di modifica del Regolamento n. 31 dell’1 giugno 2009 in materia di banca dati sinistri, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto delle frodi nel settore dell’assicurazione obbligatoria r.c.auto mediante la raccolta dei dati relativi ai sinistri che coinvolgono i veicoli immatricolati in Italia.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’Autorità entro il 22 luglio 2012 al seguente indirizzo di posta elettronica: modificaregolamento31@isvap.it
Il Provvedimento reca modifiche alla disciplina delle modalità di trasmissione dei dati da parte delle imprese ed, in particolare, definisce il termine massimo entro il quale le imprese comunicano i dati relativi a ciascun sinistro.
Il comma 2-bis dell’art. 148 del Codice della assicurazioni private, introdotto dall’art. 32, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede, che a fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione tra l’altro, consulti la Banca dati sinistri. Qualora dalla consultazione della Banca dati sinistri emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’art. 4 del provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l’impresa ha facoltà, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 148, di non formulare offerta di risarcimento e condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. In tal caso, l’impresa dispone di un termine di trenta giorni per condurre gli approfondimenti sul sinistro, allo spirare del quale deve comunicare al danneggiato le proprie determinazioni conclusive.
In tale mutato quadro normativo, la riduzione dei termini per la trasmissione dei dati all’ISVAP è indispensabile perché il loro successivo inserimento nella Banca dati sinistri possa permettere la valorizzazione ai fini dell’elaborazione, nei termini per la formulazione/diniego dell’offerta, dei parametri di significatività.