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PQM

Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata nella materia della Proprietà Industriale ed Intellettuale, definitivamente pronunciando, sulle domande promosse da Atradius Credit Insurance N.V., in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 24/09/2009, nei confronti di ABA srl in liquidazione, già denominata S2C srl, in persona del liquidatore p.t., nel contraddittorio delle parti, così provvede:

I)             Inibisce alla convenuta la continuazione e la reiterazione degli illeciti concorrenziali e di contraffazione di marchio descritti in motivazione ed, in particolare, l’uso, nel proprio sito web ed in ogni altra comunicazione promozionale o commerciale, di segni distintivi e confondibili con i marchi registrato e/o di fatto “SIC”, di proprietà, a seguito di atto di conferimento d’azienda del 31/12/2004, di Atradius Credit Insurance N.V. – i marchi nazionali, registrati, denominativi,  “Società Italiana Cauzioni” e l’acronimo “SIC” – Cauzioni – Credito – Assicurazioni”, registrato sempre in 30/01/2008, su domanda del 17/11/2004, ed altro marchio complesso, di fatto, composto da “ un’impronta circolare racchiudente l’acronimo SIC in speciale grafia” –  ovvero di locuzioni atte ad agganciare l’attività convenuta alla tradizione imprenditoriale della Società Italiana Cauzioni spa;

II)            Condanna la convenuta al risarcimento dei danni cagionati all’attrice e quindi al pagamento della somma complessiva di € 4.743,00 , ai valori attuali, oltre interessi al tasso medio del 2,00% calcolati, dall’aprile 2008, ad oggi, sul capitale originario, devalutato, e quindi rivalutato anno per anno, ed interessi legali, dalla presente pronuncia al saldo della mora;

III)           Respinge ulteriori domande attrici e le domande riconvenzionali della convenuta;

IV)          Dispone, ai sensi dell’art.126 C.P.I., la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a caratteri doppi, sul quotidiano “Il Sole 24 ore”, nonché su rivista specializzata del settore, scelta dalla Atradius, a cura dell’attrice ed a spese della convenuta, entro il termine di due mesi;

V)           Condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell’attrice, liquidate in complessivi € 12.030,00, di cui € 8560,00 per onorari, € 3.123,00 per diritti, € 348,00 per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge.

 

Così deciso nella camera del consiglio dell’11/04/2012, in Roma.