L’ANIA ha elaborato alcuni chiarimenti in merito al recupero dei risarcimenti operati in ambito CARD, in relazione alle liquidazioni coatte amministrative di Progress Assicurazioni S.p.A. e Novit Assicurazioni S.p.A.

La normativa convenzionale (artt. 1.5 e 7.1) prevede che, in caso di l.c.a. di un’impresa aderente alla CARD, la stessa perde lo status di impresa aderente dal giorno in cui  viene emesso il provvedimento di messa in liquidazione. Da tale momento tutte le gestioni afferenti l’impresa decotta devono essere annullate e rinviate alla gestione ordinaria (assicuratore r.c. auto se la gestionaria era l’impresa in l.c.a. e FGVS se il veicolo responsabile del sinistro era assicurato con l’impresa decotta).

Sempre dal giorno del provvedimento di l.c.a. la Stanza di compensazione interrompe ogni elaborazione contabile afferente l’impresa esclusa dalla convenzione CARD con la conseguenza che tutte le rivalse relative a sinistri liquidati antecedentemente a tale data sono oggetto di una regolazione diretta tra l’impresa in bonis e l’impresa designata per il FGVS e viceversa.

Nell’ambito di questo scenario, con riferimento alla liquidazione coatta di Progress e Novit rilevano in particolare tre distinte tipologie di credito che vantano le imprese aderenti alla CARD.

 

a) Importi non coperti dalla fideiussione bancaria relative alla Stanza di febbraio 2010 (Limitatamente alla liquidazione di Progress Assicurazioni) La quota del debito Progress non coperta dalla fideiussione bancaria alla stanza di febbraio 2010 (circa 1,4 mln di euro), non può essere rimborsata dal FGVS, posto che si tratta di importi derivanti da obbligazioni contrattuali (forfait e diritti di gestione) e non da importi realmente corrisposti per i risarcimenti.

In questi casi le imprese creditrici, sussistendone i presupposti, devono presentare alla LCA istanza di ammissione al passivo fallimentare, corredando la domanda dei documenti probatori del proprio credito che, nel caso di specie sono rappresentati dal prospetto a suo tempo elaborato dalla Stanza di compensazione attestante la quota di credito di ogni impresa aderente.

b) Sinistri liquidati prima del provvedimento di messa in liquidazione dell’impresa decotta

In questi casi l’impresa gestionaria ha diritto di regresso nei confronti dell’impresa territorialmente designata ex art. 283 comma 5 secondo le procedure e le modalità di seguito indicate.

L’impresa designata, successivamente al rimborso, farà richiesta di ammissione al passivo fallimentare.

Per il rimborso di questi sinistri il FGVS farà riferimento al numero di pratiche segnalate all’Associazione nell’estate 2011. Le rivalse dovranno essere inviate in un’unica soluzione all’impresa territorialmente designata avendo cura di allegare l’intero fascicolo del sinistro all’interno del quale dovrà essere riportata la seguente documentazione:

a) modulo c.a.i./denuncia o richiesta di risarcimento da cui risulti la targa dell’impresa Debitrice (Progress o Novit) e la data del sinistro;

b) documento comprovante la copertura assicurativa del veicolo assicurato con l’impresa Debitrice. Verrà accettato anche l’esito della consultazione SIC (Verifica presunta debitrice);

c) per i danni alle cose la documentazione comprovante l’ubicazione e l’entità del danno: in particolar modo la perizia sul veicolo (ove presente) o la fattura della riparazione eventualmente corredata dalle foto del danno; d) per i danni alla persona la documentazione giustificativa della liquidazione, ivi comprese eventuali relazioni di medici fiduciari;

e) elementi istruttori relativi alle responsabilità (verbali delle Autorità o eventuali dichiarazioni testimoniali);

f) documento attestante la data di pagamento;

g) conteggio del danno;

L’impresa Designata, presumibilmente,  verificherà la sussistenza del diritto al rimborso accertando:

– l’esistenza della copertura assicurativa all’epoca del sinistro da parte dell’impresa in LCA;

– la quota di responsabilità in capo a quest’ultima;

– la congruità e la pertinenza del pagamento effettuato dalla Gestionaria;

– l’assenza di precedenti rimborsi da parte della Stanza di compensazione.

L’istruzione della pratica a cura dell’impresa designata  non avverrà secondo le consuete modalità relative ai sinistri FGVS ma secondo quanto previsto dalla normativa CARD vigente all’epoca del sinistro. Ci riferiamo in particolare alle procedure di verifica della copertura assicurativa secondo le modalità del

“silenzio/assenso” previste dal SIC e a quelle di accertamento delle responsabilità del sinistro che comprendono anch’esse la definizione per “silenzio/assenso” o per “mancanza di denuncia” da parte della Debitrice.

L’eventuale rimborso da parte dell’impresa designata avrà luogo secondo l’effettivo ammontare del danno e non in base al sistema dei forfait. L’esercizio delle rivalse dovrà avvenire entro il 30 giugno 2012, salvo eventuali proroghe da concordare con Consap.

c) Sinistri liquidati successivamente al provvedimento di messa in liquidazione

Con riferimento alle liquidazioni Progress e Novit, la norma convenzionale è stata disattesa dalle imprese aderenti alla CARD che hanno continuato a gestire sinistri di competenza del FGVS.

L’attuale situazione di conseguenza necessita di ulteriori approfondimenti essendo tuttora controversa l’interpretazione di quanto disposto dall’art. 283, comma 5, del Codice delle Assicurazioni Private e che i sinistri in argomento – nel caso in cui si fosse seguita la procedura ordinaria di cui all’art. 287 del Codice delle Assicurazioni Private – sarebbero comunque gravati sul FGVS.

Quanto sopra è stato portato nuovamente all’attenzione di Consap al fine di individuare una possibile soluzione transattiva tra imprese Gestionarie ed il sistema del Fondo (Consap, imprese designate e Commissario liquidatore) per definire la problematica, evitando un eventuale contenzioso; quanto sopra, comunque, dovrà essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione di Consap, previo parere del Comitato del Fondo.

L’eventuale soluzione adottata non potrà costituire un precedente per future procedure di l.c.a., rispetto alle quali dovrà essere tassativamente applicata la normativa convenzionale.

Ci riserviamo, pertanto, di tornare quanto prima sull’argomento per comunicare l’esito delle trattative e gli adempimenti a carico delle imprese Gestionarie.

d) Sinistri CARD in contenzioso

Eventuali sinistri CARD rispetto ai quali risulta pendente un contenzioso giudiziario instaurato nei confronti dell’impresa Gestionaria determinano l’onere a carico di quest’ultima di informare l’impresa designata affinché possa intervenire nel giudizio.

Qualora il processo, nel quale l’impresa Gestionaria è regolarmente costituita, si trovi in una fase avanzata o il giudice non ammetta l’intervento volontaria dell’impresa designata, un eventuale sentenza di condanna darà diritto alla Gestionaria di chiedere il rimborso integrale all’impresa designata e/o Consap condizionato all’esibizione della sentenza di condanna.

Al riguardo le imprese sono invitate a segnalare all’indirizzo e.mail auto@ania.it il numero di procedimenti giudiziari pendenti instaurati nei confronti dell’impresa Gestionaria.