Il divieto al cumulo di cariche detenute in imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari si applica anche alle holding di sola partecipazione che controllino direttamente gruppi, conglomerati o anche solo imprese individuali che operano in questi settori. È questo uno degli aspetti che è stato chiarito ieri all’interno di un documento congiunto che Banca d’Italia, Consob e Isvap hanno pubblicato sui rispettivi siti e che fornisce le risposte alle domande più frequenti sul divieto di interlocking (cariche incrociate) previsto dall’articolo 36 del decreto Salva Italia, che sono arrivate dai soggetti vigilati. Per «holding di sola partecipazione» si intendono le imprese la cui unica attività consiste nella detenzione di partecipazioni. Non è necessario che le partecipazioni detenute riguardino esclusivamente o prevalentemente il settore bancario, assicurativo o finanziario: è quindi sufficiente che la holding detenga direttamente il controllo anche di una sola impresa operante in questi settori. Questo si aggiunge al divieto che ha per oggetto, oltre alle cariche detenute in gruppi e conglomerati concorrenti, anche quelle detenute nelle società controllanti o controllate (secondo la normativa antitrust) di tali gruppi e conglomerati, che operano nei settori finanziari. Conseguentemente, il divieto non si applica alle holding di sola partecipazione che abbiano partecipazioni non di controllo in imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari. Il documento delle tre Authority individua poi gli intermediari finanziari che rientrano nel divieto e quelli che non vi rientrano (come le società di microcredito, i confidi, le fiduciarie e le società veicolo di operazioni di cartolarizzazione, purchè non concedano finanziamenti). Chiarita anche la non applicabilità del divieto alle cariche disposte nell’ambito delle procedure di gestione delle crisi degli intermediari. Ulteriori delucidazioni hanno per oggetto i mercati rilevanti, soprattutto per quanto riguarda il risparmio gestito, dove in collaborazione con l’Antitrust sono stati identificati più mercati, differenziati per tipologie di fondi, da considerarsi non in concorrenza tra loro, onde evitare dimissioni non necessarie di esponenti ora in carica. Riguardo invece alla decorrenza del termine per l’esercizio dell’opzione tra le cariche incompatibili, il documento spiega che se un soggetto che detiene cariche incompatibili viene rinominato in quelle cariche, il termine di 90 giorni (o 120, in fase di prima applicazione) non decorre dalla nuova nomina ma dal momento in cui si è verificata la situazione di incompatibilità originaria. Nei prossimi giorni, infine, verrà pubblicato anche un protocollo d’intesa con cui le tre autorità e l’Agcm istituiscono un coordinamento sulle procedure di decadenza. Intanto ieri il dg di Bankitalia, Fabrizio Saccomanni, interpellato sul tema del contenimento e della riqualificazione della spesa pubblica, ha detto che «Autonomia e indipendenza impongono alla banca un’attenzione ancor maggiore ai principi di responsabilità e accountability. Per questo, pur in assenza di specifiche imposizioni normative, la banca si è impegnata con decisione nella ricerca e nell’applicazione di forme di controllo economico almeno altrettanto efficaci rispetto a quelle ad altri imposte dal legislatore». Infine, ieri durante l’udienza sulla truffa da 200 milioni operata dal «Madoff dei Parioli» ai danni di alcuni vip romani, che vede coinvolta anche Bankitalia, Stefania Ceci, legale della Banca d’Italia ha invitato « il tribunale a meditare sull’ammissione della banca d’italia come responsabile civile» Il legale ha poi sottolineato che l’istituto «è chiamato a rispondere per omissione della vigilanza» e dunque per un fatto «diverso da quello di cui è accusato l’imputato. Banca d’Italia – ha detto – non si vuole sottrarre a un’eventuale azione di risarcimento delle parti civili, ma nella corretta fede civile. Contestiamo che l’azione civile possa esercitarsi in questo processo penale».