D’ora in avanti le tabelle milanesi per il risarcimento del danno non patrimoniale dovranno essere applicate su tutto il territorio nazionale. Solo così verrà garantita ai cittadini l’equità dei risarcimenti.
Con una importantissima sentenza depositata ieri (la numero 12408) la terza sezione civile della Corte di cassazione ha promosso le tabelle milanesi come punto di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale, distinguendo, però, i danni micro permanenti da circolazione stradale.
Insomma, ha precisato Piazza Cavour, i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal tribunale di Milano «costituiranno d’ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità».
Ma non è ancora tutto. Sul fronte pratico gli Ermellini precisano che «l’avere assunto, con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. non comporterà la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d’appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati».
Dunque al Palazzaccio non potranno essere depositate pile di ricorsi solo perché i giudici di merito hanno applicato tabelle diverse da quelle del capoluogo lombardo. E infatti l’unico caso in cui è richiesto l’intervento della Suprema corte è quando la questione sulle tabelle milanesi sia già stata discussa in sede di merito. «In tanto dunque», per usare le parole dei giudici, «la violazione della regola iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex articolo 360 c.p.c. in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito».
A pesare sul piatto della bilancia, questa volta, la necessità che l’equità di cui dispone il giudice in sede di liquidazione dei danni non patrimoniali, fra cui quello morale e biologico, non diventi, dice il collegio a chiare lettere, «arbitrio». Era dunque necessario abbattere le differenze nella liquidazione del danno adottate nei diversi Palazzi di giustizia della Penisola.
Ma il principio affermato dalla Cassazione non può essere generalizzato a tutto tondo: e infatti continuerà a essere applicato l’articolo 139 del codice delle assicurazioni ai cosiddetti danni micro permanenti derivanti da incidenti stradali.
«Quante volte», mette nero su bianco la Cassazione, «la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi reddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139 del codice delle assicurazioni), salvo l’aumento da parte del giudice, in misura non superiore a un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato».
Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione a disapplicare le tabelle meneghine era stata la Corte d’appello di Bari che aveva sostenuto, in relazione al caso di un ragazzo rimasto infermo in seguito a un brutto incidente stradale, che «le cosiddette tabelle milanesi non costituiscono criterio codificato per la liquidazione del danno biologico, pur essendo applicate in diversi tribunali». Una posizione, questa, contestata dal giovane e bocciata dalla terza sezione civile. Ora infatti, le carte torneranno ai giudici pugliesi che dovranno ricalcolare il danno non patrimoniale sulla base di quanto sancito dal Collegio di legittimità.