La responsabilità concorrente di insegnanti e genitori negli illeciti civili degli alunni
Precettori e maestri – Insegnante statale – Autolesione – Contatto sociale – Responsabilità civile – Danno non patrimoniale – Onere delle prova – Insegnante – Sussistenza (c.c. artt. 1218, 1048, 2059; l. 11 luglio 1980, n. 312; d.p.r. 24 giugno 1998, n. 249)
Sussiste responsabilità per « culpa in vigilando » nei confronti di una. maestra di scuola materna per i danni subìti da un bambino lasciato incustodito mentre si trova in bagno. La particolare fascia d’età di questi bambini (da. 3 a 6 anni) li rende inconsapevoli di valutare eventuali «pericoli» e ciò, quindi, rende ancora più stringente l’obbligo di vigilanza da parte delle maestre che, per non lasciarli incustoditi, possono anche avvalersi di personale scolastico non docente. Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di responsabile della condotta negligente dell’insegnante, è tenuto, pertanto, al risarcimento dei danni subìti dal minore (nella specie, la Corte ha confermato la condanna al risarcimento inflitta al Ministero dell’Istruzione per i danni riportati da una bambina di tre anni che aveva subìto un infortunio mentre era andata in bagno. La piccola era stata accompagnata dalla maestra ma, poi, era stata lasciata sola perché l’insegnante era dovuta tornare in classe per occuparsi degli altri bambini).
Cass. civ., 26 aprile 2010, n. 9906 – sez. III – Pres. Varrone – Rel. Vivaldi; in “Responsabilità civile e previdenza” n. 11 – 2010