L’ISVAP ha emanato il Regolamento n. 39 del 9 giugno 2011, che detta principi in materia di politiche di remunerazione delle imprese di assicurazione, con l’obiettivo di assicurare l’adozione di sistemi retributivi coerenti con i principi affermatisi a livello internazionale in risposta alla crisi finanziaria.
In ottica di vigilanza prudenziale l’Istituto ha ritenuto necessario assicurare che le imprese assicurative adottino sistemi di remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione dei rischi, evitando incentivi che possano incoraggiare eccessive assunzioni di rischi.
L’allineamento delle politiche retributive agli interessi di lungo termine dell’impresa contribuisce al rafforzamento della tutela degli interessi degli stakeholders, inclusi gli assicurati, e alla stabilità del mercato.
Il Regolamento, tenendo conto degli orientamenti internazionali in materia di politiche di remunerazione, tra cui le Raccomandazioni della Commissione Europea n. 2009/384/CE e n. 2009/385/CE del 30 aprile 2009, gli indirizzi del FSB, della IAIS e dell’EIOPA, mira ad indirizzare le imprese di assicurazione verso politiche di remunerazione dirette a premiare risultati effettivi e duraturi, adeguatamente corretti per i rischi ad essi associati. Sono richiesti agli organi amministrativi processi decisionali improntati a criteri di trasparenza e scevri da conflitti di interesse ed è assicurato un ruolo attivo agli azionisti nella definizione delle politiche di remunerazione e nella valutazione della loro attuazione.
Le disposizioni regolamentari si inseriscono in un quadro normativo che si presenta non omogeneo a livello europeo tra il settore bancario e quello assicurativo in termini di strumenti legislativi adottati per l’attuazione dei principi internazionali. Mentre per il settore bancario, con l’emanazione della Direttiva 2010/76/CE (c.d. CRD III), sono state introdotte regole armonizzate in materia di politiche di remunerazione, caratterizzate da un elevato grado di dettaglio, che incorporano i principi e gli standard concordati in ambito internazionale, per il settore assicurativo manca una analoga misura legislativa. La disciplina, di minor dettaglio, è al momento rimessa alle misure di secondo livello per l’implementazione della Direttiva 2009/138/CE (direttiva Solvency II), in corso di definizione da parte della Commissione Europea.
In attesa della definizione di un quadro normativo europeo armonizzato anche per il settore assicurativo, alle imprese di assicurazione è comunque richiesto, nell’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, di tener conto degli orientamenti più dettagliati sanciti in ambito internazionale, già in vigore per il settore bancario in virtù della disciplina di attuazione della direttiva 2010/76/CE.
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