di Dario Ferrara  

 

 

 

Danni sì, ma non eterni. Nel nuovo codice del processo amministrativo la tempestiva proposizione dell’azione d’annullamento non può più rilevare ai fini dell’ammissibilità della domanda risarcitoria, ma continua a essere importante ai fini dell’esistenza del nesso di causalità tra la condotta illecita dell’amministrazione e la produzione del danno. È quanto emerge dalla sentenza 3110/11 emessa dalla quarta sezione del Consiglio di Stato.Il danneggiato può scordarsi il ristoro richiesto se ha egli omesso di esperire in tempo utile i rimedi che l’ordinamento gli offre per contrastare il comportamento «colpevole» della pubblica amministrazione. L’articolo 30 del codice del processo amministrativo esclude infatti «il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti». Risulta recepito in campo amministrativo il principio civilistico secondo il quale il creditore non può lucrare sulle conseguenze derivanti dal comportamento della parte che ha determinato il danno. L’articolo 30 del nuovo codice del processo amministrativo ha efficacia retroattiva: risulta dunque applicabile anche a fattispecie controverse anteriori alla sua introduzione, perché non ha carattere costitutivo, bensì natura ricognitiva di diffusi e preesistenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, civile e comunitaria in tema di condizioni dell’azione risarcitoria e determinazione del danno. Il nuovo quadro codicistico non si risolve affatto nell’introduzione della cosiddetta pregiudiziale, che anzi deve ritenersi definitivamente espunta dal novero delle condizioni di ammissibilità dell’azione di fronte al giudice amministrativo. La normativa recente non richiama esplicitamente il principio recato dall’articolo 1227 secondo comma Cc, eppure richiama un canone fondamentale che scaturisce dalle clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375 Cc e, prima ancora, dai doveri di solidarietà sociale che traggono fondamento nell’articolo 2 della Costituzione.