Aggiotaggio, insider trading: difficili da dimostrare, raramente usati dai giudici. Ma ora, insieme alla «231», allarmano banche e imprese

 

Aggiotaggio, manipolazione del mercato, insider trading, chi erano costoro? I reati «carneade» del diritto societario, difficili da provare e più raramente puniti (almeno in sede penale), sono tornati clamorosamente alla ribalta in maggio, per via della condanna a 4 anni dell’ex governatore della Banca d’Italia, Antonio Fazio, insieme ai banchieri Giampiero Fiorani e Giovanni Consorte, e a molti altri imputati.
Contemporaneamente (per iniziativa dello stesso Pm Eugenio Fusco) è partito un procedimento sui corsi azionari che hanno preceduto e accompagnato la cessione a Lactalis delle quote dei fondi. L’indagine coinvolge comportamenti di molti, compresi i coniugi Canè-Micucci (Intesa-SocGen) che su fronti contrapposti hanno gestito i trasferimenti (o i mancati trasferimenti) di titoli Parmalat dai fondi d’investimento a Lactalis.
Infine la procura di Torino, d’intesa con Consob, ha impugnato direttamente in Cassazione (per saltum; con l’obiettivo di evitare la vicina prescrizione) l’assoluzione del dicembre scorso di Gianluigi Gabetti e Franzo Grande Stevens, per l’aggiotaggio informativo nel caso Fiat-Exor.
La sensazione è che non si intenda lasciar cadere un’indirizzo interpretativo del reato, in sintonia con la linea processuale delle procure, proprio nel momento in cui un tribunale la condivide (e anzi addirittura la aggrava, com’è avvenuto per Fazio, condannato a una pena maggiore di un terzo rispetto alla richiesta del Pm). L’eventuale conferma della condanna dei banchieri, e addirittura di un governatore della banca centrale, rappresenterebbe un passo importante per il consolidamento di una giurisprudenza finora debole (ma resisteranno le motivazioni di primo grado, tuttora attese, al giudizio d’appello?).
Soprattutto, la conferma rappresenterebbe un campanello d’allarme fortissimo per banche, imprese e manager: la sanzione dei loro comportamenti, unita al coinvolgimento dell’azienda stessa attraverso la cosiddetta “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”, è una miscela davvero pericolosa. E le imprese, giustamente, vogliono sapere in anticipo se i loro modelli di comportamento sono adeguati (in tal caso non scatta la responsabilità “amministrativa” prevista dal decreto legislativo 231; anche se la fase più temuta è proprio quella d’indagine, con la possibilità di pesanti misure cautelari, inclusi i sequestri di azioni). Le imprese, ancora, vorrebbero conoscere con ragionevole prevedibilità l’orientamento della giurisprudenza. E questo in Italia è impossibile, e si srotola lungo un intero decennio.
Però il discorso può essere facilmente capovolto: non sono i magistrati (soprattutto in materia societaria) a cercare con il lanternino le notitiae criminis da verificare, spulciando articoli di giornale e listini di borsa. Il procedimento sul caso Lactalis nasce da un esposto in Consob e in procura dell’amministratore delegato Enrico Bondi, che ha ritenuto Parmalat danneggiata dalla scalata ostile, a suo avviso condotta manipolando il mercato. D’altra parte i banchieri, più che cadere dalle nuvole dopo, dovrebbero conoscere i comportamenti (non le singole operazioni) dei collaboratori più stretti, e poi difenderli in quanto abbiano agito in modo condiviso e ritenuto legittimo, anziché abbandonarli al loro destino dopo averli legittimati. 
Dalla primavera 2005 l’aggiotaggio vero e proprio, ad eccezione dell’aggiotaggio bancario, è divenuto ipotesi «residuale» ed è sostituito dalla manipolazione del mercato, sanzionata dall’articolo 185 del Testo unico dell’intermediazione finanziaria(d.lgs 58/1998). Va considerato soprattutto il primo comma, che punisce gli atti che «provocano una sensibile alterazione degli strumenti finanziari», a prescindere dal profitto o dal prodotto del reato, la cui eventuale presenza, semmai, aggrava la multa che accompagna la pena detentiva. Proprio l’assenza del profitto abbassa pericolosamente la soglia della percezione dell’autore del reato, che si difende dicendo: «Ho fatto del bene»; che è cosa diversa dal rispettare la legge