Assicurazione della responsabilità civile – Risarcimento del danno – Colpevole ritardo nel risarcire il danneggiato – Responsabilità dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato e del danneggiato – Diverso fondamento (c.c. artt. 1917, 1175, 1176, 1218, 1224, 1375; d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 128, 144, 145, 148, 149)
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, va distinta l’obbligazione diretta dell’assicuratore nei confronti del danneggiato da quella dell’assicuratore stesso nei confronti del danneggiante-assicurato. In particolare, l’eventuale ipotesi di cosiddetta mala gestio (impropria) relativa ai rapporti assicuratore-danneggiato deve essere tenuta distinta da quella mala gestio (propria) riconducibile ai rapporti assicuratore-assicurato: la prima, fondata solo sulla costituzione in mora, determina la responsabilità dell’assicuratore per ingiustificato ritardo (o colpevole inerzia) nei confronti del danneggiato; la seconda, collocandosi in seno alla disciplina della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione per comportamento contrario a diligenza e buona fede, determina la responsabilità dello stesso assicuratore nei confronti del danneggiante-assicurato.
Cass. civ., 28 giugno 2010, n. 15397 sez. III – Pres. Petti – Rel. Ambrosio; in “Responsabilità civile e previdenza” n. 1 – 2011