In tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della P.A., qualora non sia applicabile o non sia invocata la tutela offerta dall’art. 2051 c.c., l’ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall’utente secondo la regola generale dell’art. 2043 c.c., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l’illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà su questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo.
Cassazione civile, sez. III, 5 agosto 2010, n. 18204 – Pres. Varrone – Est. Amendola – P.M. Destro – A.G. c. Italiana Assicurazioni S.p.a.; in “Danno e responsabilità” n. 12 – 2010