Nella tabella che segue sono riportati, distintamente per la gestione vita e per quella danni, il margine di solvibilità posseduto e quello da costituire secondo la normativa vigente.
Nel 2010 il margine minimo di solvibilità richiesto per entrambe le gestioni ammontava a 21.207 milioni di euro (20.202 milioni di euro nel 2009). Alla stessa data, le imprese detenevano patrimonio utile alla copertura per 46.588 milioni di euro (45.813 milioni di euro nel 2009), con una eccedenza di 25.382 milioni di euro (25.611 milioni di euro nel 2009).
La tabella qui sotto evidenzia che il margine disponibile, senza gli effetti delle norme anticrisi, sarebbe comunque ammontato a 46.465 milioni di euro, con una eccedenza rispetto al margine richiesto per 25.258 milioni euro (12.510 milioni di euro nella gestione danni, 12.748 milioni di euro nella gestioni vita).
Più in dettaglio, nel comparto vita le imprese hanno totalizzato 27.449 milioni di euro disponibili ai fini di solvibilità; l’eccedenza rispetto al margine da costituire è stata di 12.867 milioni di euro, pari ad un rapporto di copertura di circa 1,9 volte (circa due volte nel 2009).
Il rapporto di solvibilità nel settore vita, ripartito per fasce dimensionali secondo la raccolta premi, è il seguente:
Per il settore danni, i mezzi patrimoniali idonei alla copertura del margine ammontavano a 19.139 milioni di euro, con un’eccedenza di 12.515 milioni di euro rispetto al margine richiesto ed un rapporto di copertura pari a circa 2,9 volte (2,85 nel 2009). Si riporta nella tabella che segue il rapporto di solvibilità ripartito per fasce dimensionali.
Al 31 dicembre 2010 presentavano carenze di margine 4 imprese danni (7 nel 2009) e 3 impresa vita (nessuna nel 2009). Anche a seguito di interventi dell’Autorità, 6 imprese hanno provveduto a sanare la carenza attraverso aumenti di capitale sociale, utilizzo parziale di fondi con destinazione specifica ed in un caso attraverso trasferimento di elementi costitutivi di margine tra le due gestioni. Da ultimo per un’impresa danni a far data dall’aprile 2011 è stata disposta con decreto ministeriale la revoca all’esercizio dell’attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa.
Fonte: ISVAP, Relazione sull’attività svolta nell’anno 2010