Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali
Nel reato di lesioni personali colpose riconducibili a responsabilità medica, la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’insorgenza della malattia “in fieri”, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente. (nella specie si trattava di prescrizioni di farmaci “off label”). In applicazione di tale principio la Corte di cassazione penale, con la sentenza numero 10658 del 14 marzo 2024 ha dichiarato inammissibile un ricorso condannando il ricorrente alle spese processuali.
E’ necessario adottare precise garanzie per il trattamento dei dati sulla salute a scopo di ricerca medica, biomedica e epidemiologica qualora non fosse possibile acquisire il consenso del paziente perché deceduto o non contattabile. E’ quanto ha deciso il Garante della Privacy con il provvedimento n. 298 del 9 maggio 2024 (si veda ItaliaOggi del 22 maggio 2024). Infatti a seguito della modifica dell’art.110 del Codice della privacy, l’Autorità ha chiarito che, nel caso in cui risulterà impossibile informare gli interessati o l’obbligo implicherà uno sforzo sproporzionato che potrebbe pregiudicare gravemente i risultati dello studio, chi effettuerà attività di ricerca medica non dovrà più sottoporre il progetto di ricerca e la relativa valutazione di impatto alla consultazione preventiva essendo sufficiente rispettare le specifiche garanzie di carattere etico previste dal Garante.
In capo al legale incombe in ogni caso la responsabilità disciplinare per il contenuto dei propri atti anche se redatti sulla base di una “supplica” del cliente. Lo afferma il Cnf con la sentenza n.4/2024. Il caso di specie trae origine da una contestazione disciplinare a carico di un legale basata sul contenuto di alcune affermazioni contenute in un atto da lui redatto. Il procedimento disciplinare si concludeva con l’applicazione della sanzione disciplinare della censura ed il legale ricorreva al Consiglio Nnazionale forense al fine di ottenerne l’annullamento.
Applicazione di una sanzione disciplinare all’avvocato solo nel caso in cui le dichiarazioni dell’esponente siano suffragate da elementi documentali e indizi sufficienti a potere ritenere responsabile il professionista. Lo afferma la sentenza n.36 emessa dal Consiglio nazionale forense il 26 febbraio 2024. Il caso di specie trae origine da un procedimento disciplinare che aveva portato all’emissione della sanzione della radiazione dall’albo di un avvocato a seguito dell’accertamento di una serie di fatti costituenti illeciti disciplinari.
Per un Garante della privacy (Belgio) il ruolo di Data protection officer (Dpo, responsabile della protezione dei dati) è incompatibile (perché in conflitto di interessi) con il ruolo di responsabile della compliance aziendale, ma per un altro Garante (quello dell’Islanda) ci possono essere casi in cui si può investire del ruolo di Dpo anche il responsabile della compliance.
Mutui e compravendite in picchiata nel 2023, ma con dati in risalita nei primi mesi del 2024. Lo scorso anno, come emerge dall’ultimo rapporto dati statistici notarili relativo alle compravendite di immobili, mutui, donazioni e alle operazioni societarie e dal rapporto immobiliare 2024 curato dall’Osservatorio del mercato immobiliare in collaborazione con l’Abi, sono stati registrati in assoluto numeri in netta flessione rispetto al 2022 sia per i trasferimenti di proprietà sia per il finanziamento degli acquisti degli immobili, con cifre addirittura inferiori anche rispetto agli anni precedenti agli eventi pandemici.
La cartella di pagamento contente le spese di giustizia dovute, insieme all’imposta di registro, su un provvedimento civile di condanna al risarcimento danni dovrà essere preceduta da apposito avviso bonario ex art. 211 del T.U. spese di giustizia, liquidando una pretesa stabilita pro quota per ciascun condannato ai sensi dell’art. 205 dpr n. 115/2002. È la precisazione fornita dalla Cgt di I grado di Milano con la sentenza n. 3004/2023 depositata il 30 agosto 2023, relativa a un giudizio in cui tre contribuenti erano stati raggiunti da cartelle in recupero di imposta di registro e contributi unificati sul provvedimento che li aveva condannati in sede civile al risarcimento danni derivanti dalla commissione di un reato per il quale era maturata però la prescrizione. La domanda di risarcimento danni, pur se opposta dalle parti in sede civile, veniva confermata, in favore della parte civile, finanche dalla Cassazione e l’Agenzia calcolava quindi il contributo unificato e l’imposta di registro in base al valore dell’importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna.
Per far pace col datore di lavoro è fondamentale il “dove”. Per evitare di vedersi annullare la conciliazione sindacale, infatti, occorre che il verbale sia stipulato in una sede sindacale. O almeno così la pensa parte della giurisprudenza. Perché invece c’è un orientamento secondo cui la sede sindacale ha solo natura funzionale. In particolare, un orientamento più recente attribuisce alla “sede sindacale” la natura di requisito per la validità della conciliazione: se manca, se cioè il verbale viene sottoscritto altrove e non presso una sede del sindacato, la conciliazione è annullabile (Cassazione ordinanza n. 10065 del 15 aprile 2024). Altra parte della giurisprudenza, invece, attribuisce alla sede sindacale solo natura funzionale a garantire ai lavoratori consapevolezza di ciò che stanno per fare (Cassazione ordinanza n. 1975 del 18 gennaio 2024). Per le aziende si apre un bivio, non privo di conseguenze pratiche. Ecco come valutare dove e come sottoscrivere l’accordo.
Mani legate ai Comuni, più potere ai prefetti e norme più stringenti su limiti e segnali di avviso: il “nuovo corso” in tema di autovelox, cavallo di battaglia di Matteo Salvini, sta per diventare legge. Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale domani e dovrebbe entrare subito in vigore. Lo ha chiarito lo stesso ministro dei Trasporti alla Camera, annunciando l’arrivo di «regole essenziali per garantire che gli autovelox siano utilizzati in sicurezza dove effettivamente serve» e «non come ulteriore tassa».