Una recente sentenza del Tribunale di Venezia (n. 692 del 13.4.2022) mi offre l’opportunità per alcune brevi considerazioni. I giudici veneziani, dopo aver dichiarato la nullità di due swap sottoscritti da un Comune nel 2005-2006 in quanto non conformi alla normativa pubblicistica, hanno proseguito oltre e dichiarato che, «soprattutto», i contratti in questione «sono nulli per assenza di causa e indeterminatezza dell’oggetto», perché privi dell’indicazione di «mark to market», «scenari probabilistici» e «costi impliciti».
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Roberto Della Vecchia
professore a contratto di Diritto dei Mercati Finanziari, Università di Teramo
Partner Di Tanno Associati
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