Giorgio Ambrosoli
È contrario alle finalità di semplificazione cui assolve la normativa tecnica, pretendere un ulteriore controllo da parte dell’acquirente su un materiale già certificato e conforme alla disciplina di settore UNI EN 643 da parte del produttore-venditore. Questa l’affermazione, non banale, contenuta nella sentenza del Tar Brescia n. 471 del 12 maggio scorso. Da dove nasce il principio affermato dal magistrato amministrativo? Dall’impugnazione da parte del ricorrente di una prescrizione le impone opportune procedure di controllo delle materie prime in entrata in ordine al fatto che presentino le caratteristiche per essere qualificate come «End of Waste».
Siamo in materia di End of Waste Carta e Cartone, quindi di un materiale che arriva allo stabilimento (cartiera riciclatrici) con la documentazione che ne attesta la natura di merce ossia la coerenza con la norma tecnica UNI EN 643. Secondo il ricorrente (che è una cartiera riciclatrice) la «Carta da riciclo» o EoW si differenzia dal rifiuto CER 20 01 01 per le percentuali di impurità presenti (fino al 3% secondo la norma UNI EN 643), la cui verifica è eseguita dagli operatori autorizzati sulla base di un metodo complesso (anch’esso definito da una norma UNI) denominato «quartatura», che prevede l’apertura di un numero minimo di balle di «carta» (del peso di alcuni quintali) per ciascun carico, la selezione di alcuni campioni secondo operazioni codificate e l’invio a laboratorio per le analisi.
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