LO PREVEDE IL DECRETO DEL MEF CHE INTERVIENE SULLA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI FINANZIARIE
di Matteo Rizzi
Scambio automatico sui conti finanziari con 83 paesi. Ora l’Italia invia e riceve in maniera automatica le informazioni finanziarie a una buona fetta di paesi: Albania, Ecuador, Kenya e Nigeria, infatti, sono si sono aggiunti al cosiddetto «elenco C» dei paesi oggetto di comunicazione. E con questi è partito lo scambio di dati relativo al primo periodo d’imposta oggetto di comunicazione del 2021. È il risultato dell’ultimo decreto del 4 maggio 2022 del Mef, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.110 del 12 maggio scorso, che modifica gli allegati C e D del decreto del 28 dicembre 2015, in attuazione della legge n. 95/2015 e della direttiva 2014/107/UE (la Dac 2) in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

Inoltre, all’elenco D delle giurisdizioni partecipanti l’Italia ha aggiunto Giamaica, Kenya, Moldavia, Uganda arrivando così a un totale di 116 (allegato D). Perché due elenchi? «Giurisdizione oggetto di comunicazione» dell’allegato C è qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea hanno sottoscritto un accordo in base al quale tale «giurisdizione riceverà le informazioni di cui all’articolo 3». Al contrario, una «giurisdizione partecipante» dell’allegato D è definita come qualsiasi giurisdizione estera che figura nell’allegato che «fornirà le informazioni di cui all’articolo 3». Ossia paesi dai quali l’Italia riceverà informazioni dei soggetti italiani con attività finanziare nello stato considerato ma che non hanno ancora avviato lo scambio reciproco.

Dal 2017, in Italia, è entrato in vigore lo scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali. Ciò significa che banche e intermediari devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati su conti correnti e investimenti detenuti in Italia da clienti residenti nei paesi con cui l’Italia ha sottoscritto un accordo di scambio.

Il programma, implementato attraverso la direttiva 2014/107/Ue (la cosiddetta Dac 2), è parte del Common reporting standard (Crs) avviato dal Forum globale sulla trasparenza fiscale dell’Ocse.

La partecipazione richiede ai paesi di scambiare automaticamente ogni anno le informazioni sui conti finanziari dei non-residenti ottenute dai loro istituti finanziari, riducendo quindi la possibilità di evasione fiscale offshore.

Il decreto del 28 dicembre 2015 disciplina le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione (secondo l’articolo 3) all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica («due diligence») ai fini fiscali. Oltre all’autocertificazione, le istituzioni finanziarie devono acquisire, per i soggetti non residenti, il codice fiscale estero rilasciato dallo stato di residenza, il cognome, il nome, luogo e data di nascita e l’indirizzo. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche dovrà essere acquisita la denominazione sociale e la sede legale. Questi dati sono scambiati tra i paesi sottoscrittori del Crs.

Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente è il 30 giugno di ciascun anno. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorità competente del paese considerato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. La Dac 2, recependo quando deciso in sede Ocse attraverso il Crs, che ha ampliato l’ambito di applicazione della Dac 1, ha incluso le categorie di reddito oggetto di scambio automatico: dividendi, plusvalenze, royalties e altri redditi finanziari. Il paragrafo 3-bis nell’art. 8 prevede, a riguardo dello scambio automatico, l’obbligo di trasmettere informazioni sui conti bancari.

Lo scambio dati, intanto, prende piede: sono state scambiate informazioni per oltre 10 mila miliardi di dollari depositati in 84 milioni di conti finanziari detenuti all’estero tra 97 paesi nel 2019 (ultimi dati disponibili). L’esatto raddoppio del valore dei rapporti finanziari comunicati nel corso del 2018.

L’ultimo bilancio dell’efficacia del sistema era stato reso noto a novembre 2019, quando l’Ocse aveva calcolato un aumento del gettito fiscale generato dagli scambi tra i paesi per 102 miliardi di dollari tra gettito, sanzioni e interessi recuperati dalle amministrazioni fiscali dei paesi aderenti, grazie ai programmi di voluntary disclosure, resi ancora più appetibili per la caduta del segreto bancario generata dagli scambi e alle attività di controllo connesse all’uso dei dati ricevuti.

Inoltre, secondo l’Ocse un’altra conseguenza positiva della maggiore trasparenza fiscale è la perdita di appeal per le piazze finanziarie internazionali, come dimostrerebbe la riduzione, del 24%, nel confronto tra il 2008 e il 2019, dei depositi bancari detenuti da soggetti non residenti in centri finanziari internazionali, per 410 miliardi di dollari.
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