UNA CIRCOLARE INAIL FORNISCE I NUOVI VALORI VALIDI ANCHE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
di Daniele Cirioli
Rincarano i premi Inail. È dell’1,9% la rivalutazione degli importi dei limiti di retribuzione sui cui calcolare i premi dell’anno in corso, con il minimale giornaliero che passa a 49,91 rispetto a 48,98 euro degli ultimi due anni (2020 e 2021). Lo spiega l’Inail nella circolare n. 21/2022 in cui, con il placet del ministero del lavoro, fornisce il riepilogo dei limiti, minimo e massimo, validi anche per la liquidazione delle prestazioni dell’anno corrente.
Il minimale. Il calcolo dei premi assicurativi avviene applicando alla retribuzione un tasso di premio che è indicato dalla «Tariffa Inail» in relazione alle lavorazioni svolte. Il tasso è fissato mediante la classificazione aziendale; la retribuzione è quella erogata ai lavoratori, in misura non inferiore a quanto fissato da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali. Se inferiore deve essere adeguata al minimale fissato per legge e soggetto a rivalutazione annuale in base all’aumento Istat che, per l’anno 2021, come detto, è stato dell’1,9%. Il minimale per l’anno corrente passa a 49,91 euro, cioè al 9,5% dell’importo del minimo Inps in vigore al 1° gennaio 2021 (pari a 525,38 euro mensili). Rapportato a mese, cioè a 26 giorni, il minimale è pari a 1.297,66 euro.
Part-time. L’Inail ricorda che la retribuzione da prendere a base di calcolo dei premi, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale, è pari al prodotto tra paga oraria e ore complessive da retribuire. In base all’orario normale di lavoro, che è di 40 ore settimanali (così per legge), la retribuzione minima oraria per il 2022 risulta pari a euro 7,49, ossia pari a 49,91 x 6 giorni: 40 ore.
Artigiani. Gli artigiani calcolano il premio in misura annuale e a persona, in relazione alla retribuzione prescelta (e comunque non inferiore al minimale per la generalità dei dipendenti) e alla classe di rischio della lavorazione svolta (secondo una classificazione in nove classi). La retribuzione annua di riferimento nel 2022 è pari a 14.973,00 euro (cioè euro 49,91 x 300). I premi dovuti a persona sono: classe di rischio 1 = euro 83,90; classe 2 = euro 136,20; classe 3 = euro 193,80; classe 4 = euro 283,60; classe 5 = euro 417,30; classe 6 = euro 517,90; classe 7 = euro 688,10; classe 8 = euro 797,40; classe 9 = euro 1.484,90.
Parasubordinati. La base di calcolo dei premi è il compenso percepito nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, di rendita. La rivalutazione avviene con decorrenza 1° luglio di ogni anno. L’Inail conferma gli importi a copertura del periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 20202 nei valori indicati in tabella con riferimento a un minimale e a un massimale di rendita rispettivamente pari a 17.448,90 e 32.405,10 euro.
Riders. Dal 1° febbraio 2020 sono soggetti all’obbligo assicurativo anche i lavoratori autonomi, e pure se occasionali, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (i cosiddetti riders).
Il calcolo del premio va fatto sulla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera, rapportata ai giorni di effettiva attività. Si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal rider almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere (la retribuzione convenzionale giornaliera non è frazionabile). Per l’anno 2022, l’imponibile giornaliero è pari a 49,91 euro.
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