CHI, COME E QUANDO PUÒ RICHIEDERE L’ESONERO BIENNALE, ESTESO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2022
di Daniele Cirioli
Zero contributi per due anni, ma con pensione assicurata, ai giovani agricoltori. A beneficiarne chi, nel corso di quest’anno, non avendo ancora spento le 40 candeline, s’iscriverà per la prima volta alla gestione previdenziale agricola dell’Inps. Per la domanda, da presentare all’Inps, c’è tempo 120 giorni dalla data di comunicazione dell’inizio attività (per cui c’è tempo 90 giorni). Per l’attività iniziata il 1° gennaio, per esempio, il termine scade il 30 luglio (120+90 giorni). Le domande presentate fuori termine sono respinte. Lo ricorda, tra l’altro, l’Inps nella circolare n. 59/2022.

Zero contributi. L’incentivo, attualmente, è disciplinato dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 503, legge n. 160/2019) che, dopo un anno sabbatico (2019), ha rimesso a nuovo una misura già operativa negli anni 2017/2018. Successivamente, l’art. 1, comma 33, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha esteso l’incentivo all’anno 2021 e, infine, l’art. 1, comma 520, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) l’ha ulteriormente prorogato all’anno 2022.

L’incentivo si rivolge ai coltivatori diretti (Cd) e agli imprenditori agricoli professionali (Iap), d’età inferiore a 40 anni, per nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.

Giovani agricoltori. Destinatari dell’incentivo sono i lavoratori che intraprendano nuove attività agricole, nel corso di quest’anno, iscrivendosi conseguentemente per la prima volta alla relativa gestione Inps. In modo particolare interessa coltivatori diretti (Cd) e imprenditori agricoli professionali (Iap): che hanno iniziato o inizino un’attività imprenditoriale agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022; non abbiano compiuto 40 anni d’età alla data d’inizio della nuova attività agricola.

L’incentivo è biennale. L’incentivo consiste nella possibilità di non versare contributi all’Inps, senza però conseguenze negative per la pensione, per i primi 24 mesi di attività. La riduzione contributiva si applica alla quota per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti (Ivs) e al contributo addizionale cui è tenuto lo Iap e il Cd per l’intero nucleo. Sono esclusi dall’incentivo, invece, il contributo maternità per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali; il contributo Inail, dovuto dai soli coltivatori diretti.

L’incentivo, in sostanza, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero in misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs) e del contributo addizionale, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Per espressa previsione normativa, l’esonero «non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente». Nei casi di concorrenza di più esoneri o di più riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (per esempio, riduzione ultra 65enni con riferimento ai soli coadiuvanti oppure riduzione premio Inail) l’Inps, in sede di tariffazione, applicherà l’agevolazione più favorevole al contribuente.

Le condizioni. L’incentivo è soggetto a due condizioni:

1) regolarità aziendale (art. 1, commi 1175 e 1176, legge 296/2006)

– regolare adempimento degli obblighi contributivi;

– osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (sicurezza lavoro);

– rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2) Regola de minimis, cioè al rispetto dei limiti previsti dai regolamenti Ue n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti de minimis pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a 15 mila euro nell’arco dei tre esercizi finanziari.

La domanda. Ai fini dell’ammissione al beneficio, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono innanzitutto aver presentato regolare «comunicazione d’inizio attività autonoma in agricoltura» utilizzando il relativo servizio online «ComUnica». Quindi l’istanza di ammissione all’esonero contributivo va presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione d’inizio attività, per la quale il termine prestabilito è di 90 giorni. La scadenza del termine per l’istanza di ammissione all’esonero contributivo, pertanto, è di 210 giorni dalla data d’inizio attività: 90 giorni per ComUnica e 120 per la domanda. Pertanto, le domande presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività saranno respinte dall’Inps. Per esempio, per le attività iniziate in data 1° gennaio 2022, il termine scade il 30 luglio 2022. La domanda va inoltrata, esclusivamente, in via telematica dal «Cassetto previdenziale per autonomi agricoli», sezione «Comunicazione bidirezionale > Invio comunicazione», utilizzando il modello telematico «Esonero contributivo nuovi Cd e Iap anno 2022 (CD/IAP2022)». L’Inps non prende in considerazione le eventuali domande presentate in formato cartaceo.

L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua le verifiche in merito alla tempestività dell’istanza e al possesso dei requisiti per l’accesso all’esonero tenendo conto del rispetto dei massimali previsti dalla normativa sui de minimis e, nel caso di esito positivo, comunica l’ammissione al beneficio esclusivamente in modalità telematica, cioè nell’apposito campo «esito» del modulo di istanza indicando, altresì, per ciascun anno, l’importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell’ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo «esito» del modulo viene comunicato il rigetto dell’istanza di ammissione con l’indicazione della motivazione.

L’esito dell’istanza (ammissione/rigetto) sarà visualizzabile anche nel «Cassetto previdenziale» e contestualmente verrà inviata anche una comunicazione (con invito ad accedere al cassetto) all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.
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