ASSICURAZIONE DANNI
Autore: Elio Marchetti
ASSINEWS 342 – giugno 2022
I parte
Quando si parla di adeguatezza dei contratti possiamo fare una distinzione fondamentale:
- adeguatezza di natura soggettiva
- adeguatezza di natura oggettiva
Che cosa intendiamo con queste definizioni?
L’adeguatezza di natura soggettiva deriva dal rapporto tra l’intermediario e l’assicurato: dipende dalla professionalità del primo nel Risk Assessment, ovverosia dalla capacità di capire la natura dell’attività dell’assicurando, di individuare i rischi correlati e, conseguentemente, proporre efficaci coperture; dall’altro canto dalla sensibilità dell’assicurando nel percepire i propri profili di rischio e dalla politica di copertura dei rischi (prezzo-prestazioni).
In altri termini, non esiste un contratto che possa essere definito adeguato in assoluto, poiché tra un’azienda e l’altra i profili di rischio cambiano. Inoltre, qual è il limite tra un contratto perfetto (che copre tutti i rischi corsi dall’assicurato e assicurabili), un contratto adeguato e uno inadeguato?
Quando si analizzano casi complessi, ad esempio nell’impiantistica, dove vi sono commistioni tra RCT, postuma e RC prodotti, anche tra i cosiddetti ‘esperti’ vi sono visioni molto difformi sulle soluzioni da proporre per offrire coperture adeguate, o anche solo efficaci…
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