SUPERBONUS 110%. I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE IN MATERIA DI CALCOLO DELLE SOGLIE E LOCATARI
Niente collegamento funzionale tra installazione impianto fotovoltaico e creazione del vano ascensore
di Maria Sole Betti
Superbonus, per il calcolo del limite di spesa non serve che gli interventi contestuali siano collegati funzionalmente. È questo quanto chiarito dall’amministrazione finanziaria nella risposta a interpello n. 287/2022, insieme ad altre indicazioni in materia di limiti di spesa e accesso al 110% emesse ieri dall’Agenzia delle entrate nelle risposta a interpello n.289/2022, n.290/2022 e n.288/2022.

Limiti di spesa per interventi contestuali

Il primo caso è quello di un proprietario di un edificio di tre piani fuori terra, costituito da quattro unità immobiliari, di cui due nella disponibilità del proprietario e due concesse in comodato d’uso alla figlia. Sull’edificio dovranno essere effettuati alcuni interventi trainanti e trainati di riqualificazione energetica tra cui l’installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, ma non solo. Sarà creato anche un nuovo vano ascensore per disabili per il superamento delle barriere architettoniche, realizzabile tramite il deposito di un permesso di costruire per ristrutturazione edilizia. Tutti gli altri interventi, invece, saranno realizzabili mediante la presentazione della c.d. Cilas a seguito del rilascio del permesso di costruire da richiamarsi in essa. Alla luce della concomitanza tra l’installazione dell’impianto e la realizzazione di un ascensore riconducibile ad un intervento di ristrutturazione, il proprietario avrebbe voluto sapere se ai fini del superbonus fosse applicabile il limite di spesa per l’impianto fotovoltaico canonico pari ad euro 2.400,00/kW o quello ridotto pari a 1.600,00/kW, così come previsto dal comma 5 dell’art. 119 del decreto Rilancio in caso di contestualità degli interventi. Ebbene, nella risposta a interpello n. 287/2022, le Entrate hanno confermato che nel caso di specie il limite di spesa ammesso al superbonus per l’installazione dell’impianto fotovoltaico contestuale alla creazione del vano ascensore sarà da applicarsi in maniera ridotta. Infatti, come ricordato dall’Ade, per la sua definizione «non assume rilievo l’eventuale collegamento funzionale tra l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico e l’intervento di ristrutturazione edilizia, essendo a tal fine sufficiente la contestualità degli interventi».

Limite di spesa per unità accatastate separatamente

La seconda fattispecie presentata al fisco è invece quella di un proprietario di due corpi edilizi posti in un terreno agricolo su un’area extraurbana su cui dovranno essere effettuati degli interventi. I due edifici a 1,5 metri di distanza tra loro erano costituiti da due alloggi, uno dei quali con cantina, nonché da un garage distaccato da entrambi i corpi. La cantina ed il garage sarebbero state dunque pertinenziali ai due alloggi i quali, pur avendo ciascuno un «accesso autonomo dall’esterno» hanno le utenze idriche ed elettriche in comune così come lo smaltimento delle acque reflue avviene con un’unica rete fognaria, il proprietario avrebbe voluto effettuare interventi strutturali con demolizione parziale e ricostruzione con ampliamento, in particolare sostituzione i camini esistenti con un impianto termico centralizzato a biomassa a servizio di entrambi gli alloggi e con centrale termica inserita nella cantina del primo alloggio. Essendo l’unico proprietario del complesso edilizio, per l’individuazione del limite di spesa agevolabile ai fini del 110%, l’istante sosteneva di poter far riferimento a tutte e quattro le unità immobiliari oggetto dell’intervento per un ammontare massimo determinato per gli interventi strutturali (su opere esistenti e in ampliamento) pari a 96.000,00 x 4 = 384.000,00 euro. Tuttavia, le Entrate, hanno chiarito nella risposta a interpello n. 289/2022 che «per la realizzazione degli interventi antisismici l’importo di spesa ammesso al superbonus è pari a 96.000 euro nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari e l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente». Ciò comporta che, nell’ambito della fattispecie rappresentata, qualora l’intervento antisismico riguardi entrambi i corpi di fabbrica, contrariamente a quanto prospettato, l’Istante avrà diritto a fruire di un limite massimo di spesa pari a 192.000 euro (96.000 x 2).

Limiti di spesa condominio minimo

Sempre con riferimento ai limiti di spesa, le Entrate hanno fornito parere anche in relazione all’agevolazione per i proprietari di un condominio minimo, interessati a sapere se ai fini della determinazione dei limiti di spesa per gli interventi sulle parti condominiali di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, si dovesse tener conto della situazione esistente prima dei lavori. L’Agenzia, nella risposta a interpello n. 290/ 2022 ha infatti ricordato, come già chiarito dalla circolare n. 30/E/2020 che «anche per il superbonus, analogamente a quanto stabilito per il risparmio energetico e per le ristrutturazioni, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori». Quindi nel caso in esame per gli interventi di miglioramento sismico il limite di spesa sarà pari a euro 192.000 (96.000 x 2); per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico il limite di spesa sarà pari a euro 80.000 (40.000 x 2).

Locatari fuori dalla società

L’ultimo caso di specie è quello di un locatario di un appartamento e di un box pertinenziale di proprietà di una società di gestione immobiliare. A seguito dell’esecuzione nel corso del 2021 di lavori edilizi che potrebbero beneficiare del superbonus, l’uomo avrebbe voluto sapere se aver diritto o meno all’agevolazione in esame. Con la risposta a interpello n. 288/2022, nel presupposto del rispetto dei requisiti d’accesso oggettivi, l’Ade ha dato il via libera all’istante per l’accesso al 110%. Infatti, ricordando quanto chiarito sul tema in precedenti documenti di prassi, l’agenzia ha ritenuto che non «è preclusa la possibilità di accedere al superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2021 per interventi realizzati in qualità di locatario su immobili residenziali di proprietà di una società di gestione immobiliare», a patto che egli non ne risulti «essere né socio né titolare di cariche sociali sempreché lo stesso possa qualificarsi come persone fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni».

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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