GIURISPRUDENZA
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 342 – giugno 2022
Un recente decreto pone fine alle incertezze sull’uso della targa prova. Ma sul piano assicurativo non tutti i dubbi sono dissipati
1.L’aufheben del diritto.
La targa “prova” si può apporre anche su veicoli già targati, ed in caso di sinistri i danni vanno indennizzati dall’assicuratore “della targa”.
Con l’introduzione di questa norma, il legislatore capovolge un principio – come si vedrà – ultracentenario, e cioè quello secondo cui un veicolo la targa o ce l’ha, o non ce l’ha, e se ne è già munito non può pretendere di circolare con targa “prova”.
La diffusa violazione di tale precetto, come già segnalato da ASSINEWS (Assicurazione r.c.a. e targa “prova”: anno zero, in ASSINEWS, n. 323, ottobre 2020), era stata denunciata dalla Corte di Cassazione (sentenza 25.8.2020 n. 17665), la quale non poté che rilevare come in base alla lettera della legge i veicoli già targati non potessero, per legge, munirsi di una targa “prova”.
Dopo tale decisione il legislatore, in tempi relativamente brevi, ha ritenuto di intervenire, consentendo anche ai veicoli già immatricolati di circolare con targa “prova”, ovviamente nei limiti consentiti dalla legge (art. 1, comma 3. d.l. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla l. 9 novembre 2021, n. 156).
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