di Leonardo Comegna
Sono riscattabili i crediti formativi extra-universitari: se riconosciuti utili dalle Università ai fini della carriera, possono essere recuperati per il diritto alla pensione, entro i limiti della durata del corso legale universitario, sempre che non risultino coperti da altri contributi (obbligatori o figurativi). Lo stabilisce l’Inps nel messaggio n. 1512/2022. In base al meccanismo dei crediti formativi lo studente può, quindi, utilizzare esperienze anche extra-universitarie, con lo scopo di essere iscritto ad anni di corso successivi al primo.
L’utilizzo. L’Inps evidenzia che il periodo di formazione valutato come credito formativo, benché extrauniversitario, concorre ad integrare il “cursus accademico” ai fini del conseguimento del titolo tipico previsto dalla normativa e, in quanto idoneo al completamento del corso di laurea prescelto e parte integrante dello stesso, è dunque meritevole di essere ammesso a riscatto.
Le altre condizioni. L’Inps dispone che gli studenti che si sono iscritti a un corso universitario a un anno accademico successivo al primo, per via del riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti organi accademici, possano chiedere il riscatto per gli anni di corso nei quali risultino regolarmente iscritti e anche dei periodi riconosciuti dall’Università come crediti formativi. Per questi ultimi è necessario che i periodi, individuati dai diretti interessati a loro scelta non siano coperti da altri contributi. Il numero complessivo degli anni ammessi a riscatto rimane, in ogni caso, quello corrispondente alla durata del corso legale che ha dato luogo al conferimento del titolo universitario. Il tutto verificabile da attestazione universitaria.
Ok alle domande. Infine, l’Inps spiega che le nuove regole sono applicate, oltre che alle nuove domande, anche a quelle giacenti. Eventuali domande respinte, invece, potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati
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