UN’ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE A SOSTEGNO DEL REDDITO NEL CASO DI INCIDENTI SUL LAVORO
di Lorenzo Fantini
I dati infortunistici che emergono dalla lettura dei rapporti Inail disponibili sono allarmanti, evidenziando l’importanza delle dimensioni dei drammi legati alle conseguenze degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, eventi che colpiscono in modo talvolta irreparabile persone e famiglie, purtroppo senza soluzione di continuità. Ad esempio, l’ultimo rapporto trimestrale Inail relativo al 2021 ha evidenziato come negli ultimi tre mesi del 2021 più di 3 persone sono morte ogni giorno nell’esercizio della propria attività lavorativa. Per quanto il dato sia in diminuzione rispetto all’anno precedente (-3,9% rispetto al 2020), si tratta comunque ancora di un panorama fatto di moltissimi drammi sul lavoro, tanto che nello scorso anno sono state 1.221 le richieste di risarcimento presentate all’Inail per incidenti con esito mortale.
Complessivamente, le denunce di infortunio sul lavoro nell’anno appena trascorso sono state 555.236 (+0,2% rispetto al 2020), con un aumento delle patologie di origine professionale denunciate, che sono state 55.288 (+22,8% rispetto al 2020). Le persone colpite dalle conseguenze della mancata sicurezza al lavoro continuano ad essere, quindi, tante per cui diventa oltremodo importante – oltre, ovviamente, che assicurare ovunque il miglioramento delle misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte delle amministrazioni pubbliche competenti e delle imprese pubbliche e private – anche avere a disposizione supporti economici adeguati e tempestivi, che costituiscano un aiuto fattivo in momenti inevitabilmente di grande difficoltà per coloro che siano colpiti da tali occorrenze.
I supporti pubblici a disposizione sono, innanzitutto, erogati da Inail (a seguito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dell’infortunio come lavorativo o della malattia come professionale), nella forma della rendita, che decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento e ha durata una differente a seconda della tipologia di soggetti ai quali sia rivolta e che in caso di morte della persona vede i superstiti (innanzitutto coniuge e figli, fino al massimo, se studenti universitari, senza lavoro retribuito, fino a 26 anni di età) come i beneficiari. In caso di lavoratore non sposato e senza figli, della rendita possono beneficiare i genitori, purché a suo carico e sino alla loro morte, e i fratelli e le sorelle, anche in questo caso purché a carico del lavoratore defunto e, inoltre, purché conviventi. A questi ultimi il beneficio spetta sino ai medesimi termini previsti per i figli.
La rendita offerta dall’Inail ai superstiti dei lavoratori deceduti in conseguenza di malattia professionale o infortunio sul lavoro è una prestazione economica che ha il vantaggio di non essere soggetta a tassazione Irpef. L’ammontare di essa varia a seconda di quale sia il soggetto che ne beneficia. Nel dettaglio, essa spetta nella misura del 50% al coniuge e nella misura del 20% a ciascun figlio. Se però i figli siano orfani di entrambi i genitori o siano figli naturali riconosciuti o riconoscibili, la rendita spetta loro nella misura aumentata del 40%. Laddove, invece, in assenza di coniuge o figli, la rendita vada a vantaggio, alle condizioni sopra viste, dei genitori naturali o adottivi o dei fratelli o delle sorelle, essa sarà erogata nella misura del 20%. In ogni caso, le quote di rendita non possono mai complessivamente superare la base di calcolo presa come riferimento per determinare il loro ammontare.
Pertanto, laddove ciò potenzialmente accada, le quote di rendita spettanti ai familiari vanno adeguatamente riproporzionate. Ciò posto in via generale, va comunque specificato che l’ammontare effettivo delle rendite è rivalutato annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo e mediante apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Sempre l’Inail eroga, altresì, come prestazione una tantum, l’assegno funerario, istituito per contribuire alle spese funerarie che i familiari della vittima da infortunio sul lavoro e malattia professionale hanno dovuto sostenere in occasione del decesso. Anche in questo caso parliamo di una prestazione destinata al coniuge o in mancanza ai figli, o ascendenti, non soggetta a tassazione Irpef e rivalutata ogni anno dal Ministero del lavoro in base ai prezzi al consumo. Dal 1° gennaio 2021 l’importo dell’assegno funerario, non soggetto a tassazione Irpef, è di euro 10.542,45.
Infine, altra importante prestazione di supporto viene erogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale gestisce il “Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”, istituito nel 2007 con la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), con lo scopo di fornire un tempestivo supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non, vittime di gravi infortuni. Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore. I soggetti beneficiari del fondo sono solo i seguenti familiari dei lavoratori deceduti: coniuge; figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al ventunesimo anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d’età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l’inabilità. In mancanza di coniugi o figli: genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto; fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto. Il compito dell’erogazione dei fondi è sempre attribuito all’Inail, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il decreto di riferimento prevede due tipologie di benefici:
1) prestazione una tantum a carico del Fondo. L’importo è determinato dal numero dei componenti del nucleo superstite, dalle risorse disponibili del Fondo e dall’andamento del fenomeno infortunistico;
2) anticipazione della rendita dei superstiti. L’anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum. Anche tale beneficio non è soggetto a tassazione.
Il supporto a persone e famiglie colpite da eventi infortunistici viene, tuttavia, integrato dalle migliori prassi contrattuali, vale a dire qualora le parti sociali decidano di porsi come obiettivo la massima possibile protezione degli interessi degli associati, anche qualora essi si riferiscano ad eventi drammatici e non rientrino tra i “classici” interessi di tipo strettamente economico e normativo. Questa è la scelta operata dall’Ente bilaterale confederale (Enbic) il quale ha realizzato – per effetto delle disposizioni della contrattazione collettiva in essere tra le associazioni socie dell’Enbic Cisal, Cisal Terziario e Federagenti ed Anpit, Cidec e Unica – una protezione mutualistica particolarmente apprezzabile ed originale, che si attiva nel caso di eventi gravissimi o mortali al lavoro. Si tratta di un contributo riconosciuto ai lavoratori iscritti in caso di invalidità permanente assoluta al lavoro oppure in caso di premorienza a seguito di infortunio professionale o (anche) extraprofessionale. La misura del contributo è di 20.000 euro in caso di invalidità permanente assoluta da infortunio professionale o extraprofessionale e di 15.000 euro in caso di premorienza del lavoratore iscritto; in tale ultimo caso, il regolamento di riferimento prevede che l’Ente riconosca il versamento a favore degli eredi facenti parte del nucleo familiare, come tali intendendosi il coniuge o il partner unito civilmente (o, in alternativa, il convivente more uxorio) in matrimonio e i figli. In mancanza di una di queste figure, il contributo economico spetta ai genitori e/o fratelli e sorelle, se conviventi o a carico del defunto. In aggiunta, l’Ente bilaterale prevede, tramite la copertura sanitaria con la Mutua Mba, anche una garanzia per invalidità permanente da infortunio (grado superiore al 24.99%) / malattia (grado superiore al 64.99%) – valida solo per il titolare del sussidio.
In caso di richiesta di questa garanzia, vengono rimborsate le spese per trattamenti fisioterapici e riabilitativi, nonché per tutte le prestazioni necessarie ovvero legate allo stato di invalidità. Le stesse sono rimborsate senza alcuna quota di spesa a carico dell’associato (titolare) ed entro il limite di € 5.000,00 per evento/anno. Le procedure di riferimento sono particolarmente snelle, nella piena consapevolezza che in momenti di difficoltà quali quelli che sono legati alla perdita o alla grave difficoltà fisica di un lavoratore è importante che l’accesso alle prestazioni di sostegno e supporto sia possibile senza appesantimenti burocratici.
Si tratta, quindi, di una iniziativa particolarmente significativa, che dimostra attenzione e sensibilità a temi troppo spesso non considerati – come del resto accade per la salute e sicurezza in generale – e che proprio per questo merita di essere segnalata e magari seguita da altri soggetti (si pensi a qualche legge regionale, come accaduto in passato, che eroghi prestazioni dello stesso tipo ad integrazione di quelle, descritte, di Inail e ministero del lavoro), a sostegno di persone e famiglie in grande difficoltà.
*avvocato, già dirigente del Ministero del lavoro
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