MESSAGGIO INPS CON I CHIARIMENTI SUL PENSIONAMENTO CON 64 ANNI D’ETÀ E 38 DI CONTRIBUTI
di Daniele Cirioli
«Quota 102» in tilt se c’è pure «quota 100». La domanda di pensionamento, infatti, non basta a chi ha perfezionato «quota 102» (età 64 anni e 38 di contributi), ma ha anche maturato «quota 100» (62 anni d’età e 38 di contributi) entro l’anno 2021. In tal caso, l’Inps blocca l’istruttoria e chiede all’interessato di manifestare chiaramente con quale delle due opzioni vuole mettersi a riposo. A precisarlo è lo stesso istituto di previdenza nel messaggio n. 1976/2022.

Da «100» a «102». I chiarimenti riguardano una delle novità pensionistiche introdotte dalla legge bilancio 2022, ossia la trasformazione di «quota 100» in «quota 102». Per il triennio 2019/2021 i lavoratori hanno avuto l’opportunità di pensionarsi a un’età non inferiore a 62 anni e in presenza di 38 anni almeno di contributi (62 + 38 = 100). L’opportunità rimane valida per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021, che può esercitare il diritto in un qualsiasi momento. Dal 1° gennaio e solo per l’anno 2022 la legge bilancio 2022 ha introdotto «quota 102»: possono fruirne i lavoratori che entro il 31 dicembre 2022 maturano almeno un’età di 64 anni insieme a un’anzianità contributiva di almeno 38 anni (64 + 38 = 102). Anche per «quota 102», una volta maturati i requisiti entro dicembre 2022, sarà possibile esercitare il diritto alla pensione in un qualsiasi momento successivo.

Quando serve conferma. Il succedersi delle due discipline può creare confusione ai chi è prossimo alla pensione. Può succedere, ad esempio, che si chieda il pensionamento con «quota 102», nonostante siano stati maturati i requisiti di «quota 100» entro dicembre 2021 e sia, dunque, possibile mettersi a riposo con quest’ultima chance. Che cosa succede in questi casi? L’Inps spiega che, qualora sia stata presentata la domanda di «pensione anticipata quota 102» e nel corso dell’istruttoria sia accertato che il richiedente abbia maturato, anteriormente al 1° gennaio 2022, i requisiti d’età e contributi per la pensione anticipata «quota 100», gli operatori avranno cura d’interpellare l’interessato «invitandolo a manifestare chiaramente la propria volontà». In quest’occasione, il lavoratore avrà la possibilità di chiedere espressamente anche l’accesso alla pensione «quota 100» al posto di «quota 102».

Le «finestre». L’Inps ricorda ancora che, sia per «quota 100» sia per «quota 102», la pensione è soggetta alla c.d. «finestra»: la decorrenza, cioè, avviene dopo un certo lasso di tempo diverso a seconda del settore di appartenenza (datore di lavoro pubblico o privato) e della gestione previdenziale. E questo determina anche le date di decorrenza dei trattamenti pensionistici (si veda tabella).

Incumulabilità con i redditi da lavoro. La pensione «quota 102» è incumulabile con i redditi da lavoro, dipendente o autonomo, fatta eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. L’incumulabilità opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Nel novero dei redditi non cumulabili, precisa l’Inps, rientrano anche quelli derivanti da qualsiasi attività svolta all’estero dopo la decorrenza della pensione. Quando c’è questa incumulabilità, la pensione è sospesa nell’anno di produzione di reddito. Esempio: nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vecchiaia, la pensione è sospesa nel predetto periodo.
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