ASSICURAZIONE DANNI
Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 342 – giugno 2022
Premessa
Nel proporre una polizza all risks ci sentiamo più tranquilli rispetto ad una polizza a rischi nominati. Questo perché si ritiene che siano coperti tutti i danni che colpiscono gli enti assicurati tranne quelli esclusi. Tutto sembra più semplice. Basta guardare le esclusioni e si capisce subito cosa è coperto e cosa no. È sempre così?
Una volta il testo base delle CGA delle polizze incendio a rischi nominati comprendeva sempre la copertura “dei danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza – eccezion fatta per quelle garanzie le cui clausole escludano esplicitamente i danni di cui sopra e fermi i limiti previsti in polizza per le singole garanzie coinvolte – che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di m. 20 da esse”.
Oggi giorno la maggior parte dei testi all risks presenti in commercio non comprendono più questa semplice dicitura perché ci viene detto che non servirebbe, in quanto non sono rischi esclusi. Sarà vero?
Il fatto
Un primario intermediario assicurativo inizia a seguire un nuovo cliente che, come attività, lavora la soia. Caratteristica di questa attività è che la merce va lavorata entro un determinato tempo per evitare che la stessa si deteriori.
Per questo motivo, viene prestata molta attenzione alla manutenzione di tutti i macchinari utilizzati nell’impresa. Il nuovo assicuratore convince il cliente a stipulare copertura assicurativa property in forma all risks con importante compagnia multinazionale, con tutte le garanzie di cui aveva bisogno l’assicurato: fenomeni elettrici, catastrofali, ecc.
La formula utilizzata dalla compagnia non prevede alcuna normativa in merito ai danni consequenziali e l’intermediario non si preoccupa di chiederne l’inclusione.
Il sinistro
La soia, per essere lavorata, deve essere prima essiccata e poi mantenuta asciutta all’interno di alcuni silos conservati all’esterno dei fabbricati. Per mantenere la struttura asciutta, viene utilizzato un macchinario che preleva l’acqua piovana manualmente e la scarica all’esterno del silo.
Durante un temporale, un fulmine si scarica nella zona dello stabilimento. Lo sbalzo di corrente provoca un fenomeno elettrico al predetto macchinario. Un dipendente, nell’intento di mantenere la soia asciutta, manovra l’impianto medesimo, ignorando la presenza del danno da fenomeno elettrico. Il macchinario, anziché scaricare l’acqua all’esterno del silo finisce per inondare il medesimo, bagnando irrimediabilmente la soia, che finisce per gonfiarsi e diventare quindi inutilizzabile.
L’assicurato, ricordandosi che la copertura assicurativa era stata fatta in forma all risks e che quindi copriva praticamente tutto, chiama immediatamente l’assicuratore, chiedendogli l’indennizzo del medesimo.
La perizia della compagnia
Il perito della compagnia di assicurazione quantifica il danno in € 58.800,00, così suddivisi: € 200,00 per il danno diretto da fenomeno elettrico ed € 58.600,00 per il danno alla soia. In base alla sua relazione, dichiara che, a suo avviso, sarebbero stati indennizzabili solo i 200 euro del fenomeno elettrico (in quanto danno diretto in garanzia con estensione specifica al danno diretto), mentre respinge il danno subito dalla soia, in quanto non riconducibile ad un danno diretto.
La contro perizia dell’assicurato
L’assicurato – sostenendo invece che tutto il danno rientrerebbe nella copertura assicurativa, in quanto la medesima prevede che siano indennizzabili tutti i danni diretti agli enti assicurati non esplicitamente esclusi qualunque ne sia la causa ed anche se determinati da colpa grave dell’assicurato – si incaponisce nel tentativo di dimostrare che la copertura opera anche per i danni consequenziali, attaccandosi ad una dicitura utilizzata in polizza che testualmente afferma “sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi”, sostenendo che, non essendo escluso il danno da bagnamento conseguente al fenomeno elettrico, il sinistro va indennizzato.
Chi ha ragione?
Dottrina
L’impostazione del sinistro sia da parte dell’assicurato che da parte della compagnia è sostanzialmente errata. Trattandosi di una polizza all risks, infatti, l’assicurato non ha l’onere della prova di dover dimostrare che il rischio è in garanzia, ma deve solo provare il danno. È la compagnia che deve dimostrare che il danno rientra tra gli eventi esclusi. Impostando già la denuncia di sinistro come se la polizza fosse a rischi nominati, di fatto l’assicurato si mette da solo con le spalle al muro. Infatti, la polizza predetta non comprende l’estensione ai danni consequenziali, per cui, se vogliamo ottenere l’indennizzo attaccandoci al fatto che il bagnamento è stato conseguenza del fenomeno elettrico, serviamo al perito su un piatto d’argento la possibilità di eccepire il sinistro.
Come abbiamo visto in premessa, l’estensione ai danni consequenziali può essere quella standard ANIA di cui sopra oppure meglio ancora si può utilizzare la clausola seguente che toglie ogni dubbio sulla possibilità di estensione:
“Danni materiali consequenziali
Ad integrazione e/o deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza e/o successive appendici, senza l’intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni e/o perdite e/o deterioramenti così risultanti, senza applicazione – limitatamente ai soli danni consequenziali suddetti – degli eventuali limiti di indennizzo previsti in polizza per l’evento che gli ha originati, fermi i limiti di indennizzo aggregati, per evento e per anno assicurativo.”
Se ci fosse stata in polizza la clausola ANIA standard, il perito avrebbe trovato una certa difficoltà ad eccepire il rischio. Con questa seconda clausola, non avrebbe avuto alcun alibi a cui attaccarsi.
Ma, precisato che così, come impostato dalle parti, l’assicurato sembrerebbe restare scoperto e avente diritto ad un indennizzo ridicolo ed inesistente, si può trovare qualche appiglio in polizza che ci permetta di liquidare qualcosa di più rispetto ai 200 euro indicati dal perito?
La soluzione
Molto spesso la risposta ad un problema è molto più semplice di quanto può sembrare all’inizio.
Cosa è successo alla merce danneggiata? È stata bagnata durante un’operazione standard, o se vogliamo rutinaria, da parte del personale dell’azienda. Che cosa è un bagnamento? Se vogliamo, è un sinonimo di allagamento. Quando c’è un allagamento, c’è un danno da bagnamento.
Facendo una breve verifica in polizza, scopriamo che non è presente alcuna definizione di allagamento, pertanto, in assenza di una definizione, l’evento rientra nel significato che danno tutti nel linguaggio comune alla parola e le uniche limitazioni sono quelle della clausola che lo disciplina.
In questo caso concreto, la clausola norma testualmente:
“Allagamento: relativamente ai danni direttamente causati da allagamenti conseguenti a spargimenti d’acqua da rottura accidentale di impianti serbatoi e vasche oppure a seguito di formazione di ruscelli od accumulo di acqua piovana….Omissis
La presente garanzia è prestata con la franchigia di € 10.000,00 ed il limite di risarcimento per sinistro di € 100.000,00″
Il testo della clausola parla di copertura assicurativa dei danni da allagamento causati da spargimento d’acqua da rottura accidentale di impianti. In questo caso cosa è successo? Uno spargimento d’acqua causato dalla rottura dell’impianto. È a causa del fenomeno elettrico che c’è stato un guasto all’impianto e, per quella ragione, l’impianto non ha funzionato e l’operaio, azionandolo, ha allagato il silo.
Nella clausola si parla di impianti in generale. Per cui, che siano impianti azionabili a mano o impianti che lavorano in automatico, non fa differenza.
Se la compagnia avesse voluto escludere i danni da allagamento degli impianti azionati a mano, avrebbe dovuto precisarlo. Si tratta di una polizza all risks, per cui è onere della compagnia dimostrare che non voleva coprire i danni da allagamento di impianti azionati a mano. La polizza poi, ad essere precisi, non esclude, tra le varie tipologie di danno, il danno da bagnamento causato da un dipendente a causa della rottura di un impianto.
Non solo. La polizza comprende in garanzia anche i danni causati da colpa grave dell’assicurato. Il testo della polizza lo ha imposto la compagnia all’assicurato, pertanto, nel dubbio di interpretazione, in base a quanto disposto dal codice civile, va interpretato a favore dell’assicurato.
La soluzione logica è, quindi, che il sinistro sia indennizzabile per i motivi sopra addotti. Tuttavia, se si imposta male il sinistro dal momento della denuncia e si ha contro lo studio peritale, non resta che aprire un contenzioso in tribunale per vedere ristabiliti i diritti dell’assicurato.
Conclusione
Abbiamo visto come bisogna fare attenzione ai danni consequenziali. Con il passaggio progressivo dei portafogli dalle polizze a rischi nominati alle polizze all risks si è persa l’abitudine di normare in polizza questa importante tipologia di danno.
Non sempre la normativa delle polizze AR ci può aiutare (come in questo caso) per far rientrare in qualche modo il sinistro nella copertura assicurativa. Per questa ragione, bisogna recuperare le care vecchie abitudini di controllare il testo di polizza ed accertarci che nel medesimo siano ricomprese tutte le garanzie che servono al cliente.
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