Dario Ferrara
Si cambia ancora sulla colpa medica a cinque anni dalla legge Gelli-Bianco (a sua volta approvata un lustro dopo la Balduzzi). È ricondotta nella responsabilità contrattuale la condotta del medico, mentre si punta ad abolire gli specifici reati dei camici bianchi introdotti nel 2017, tornando dunque ad applicare le fattispecie generali di omicidio colposo e lesioni personali colpose. Si mette in moto alla Camera un nuovo procedimento di riforma con la proposta di legge firmata da Andrea Colletti (L’alternativa c’è): il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell’assemblea per il mese di giugno; l’atto risale al 2018, ma è stata esaminato in questa legislatura per la prima volta nei giorni scorsi dalle commissioni riunite giustizia e affari sociali. Fra le altre novità: diventa insanabile il mancato esperimento della consulenza tecnica preventiva, l’azione diretta del danneggiato contro l’assicurazione è estesa agli aventi causa e sono incentivati gli accordi fra le parti. Oltre che le strutture sanitarie, dunque, anche chi esercita la professione medica risponde nei confronti del paziente per responsabilità contrattuale (che si prescrive in dieci anni contro i cinque di quella aquiliana) ex articoli 1218, 1223, 1228 Cc. E sul risarcimento pesano il danno emergente e il lucro cessante che sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Ospedali e cliniche rispondono anche per l’organizzazione inadeguata o per la carenza di dotazioni e attrezzature. È quindi abrogato nella pdl il reato ex articolo 590 sexies Cp introdotto ad hoc dalla legge 24/2017 per la responsabilità colposa per omicidio o lesioni personali in ambito sanitario. E il motivo sono i problemi di interpretazione e applicazione posti dalla clausola di non punibilità prevista quando il camice bianco rispetta le linee-guida o le best practice clinico-assistenziali: torna quindi l’applicazione degli articoli 589 e 590 Cp. Quanto al risarcimento, la mediazione civile deve essere conclusa in tre mesi, mentre ne sono concessi dieci per completare la consulenza tecnica preventiva, dopodiché la domanda diventa procedibile.

Dario Ferrara
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