CONSIDERATI TERMINI RIGOROSI PER PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE
Nell’ambito dell’agevolazione destinata agli interventi antisismici, la presentazione dell’asseverazione nella prima occasione utile deve ritenersi valida, con conseguente fruibilità dei relativi bonus. La direzione regionale della Toscana dell’Agenzia delle entrate, al contrario, ha denegato la fruibilità, senza tenere conto dell’evoluzione normativa e delle modifiche legislative introdotte dalla legge di bilancio 2021. Questa la sintesi di una risposta ad un preciso interpello (n. 911-236/2022), presentato dal legale rappresentante di una società partecipata da alcuni ordini professionali, alla D.R.E. Toscana, sul tema dell’asseverazione del rischio sismico, di cui all’art. 16 del dl 63/2013. La società istante ha presentato un interpello per ottenere la conferma della validità e dell’efficacia di una asseverazione del rischio sismico (allegato “B”, iniziale ai sensi del dm 58/2017) depositata successivamente ai diversi termini vigenti prima dell’introduzione della modifica normativa contenuta nel comma 68, articolo 1 della legge 178/2020 (legge di bilancio per il 2021). Nell’istanza, ripercorsa in termini adeguati dall’agenzia, la società ha evidenziato come solo con tale modifica si sono creati i presupposti per consentire alla fattispecie rappresentata di rientrare a pieno titolo nelle disposizione agevolative; considerato che l’efficacia normativa del provvedimento citato decorre dal 1/01/2021, solo dopo tale data si sono integrati i requisiti della fattispecie legale, per cui la società ha depositato, in occasione della presentazione del piano strutturale, comprensivo della pratica antisismica, l’asseverazione prevista con l’allegato “B” iniziale nell’aprile del 2021. L’agenzia ha analizzato le disposizioni attuative, di cui al citato dm 58/2017 e successive modificazioni, oggettivamente e nel rispetto della normativa e della prassi allo stesso applicabili, ancorché non si comprenda l’attinenza con il quesito posto, considerato che viene richiesta una pronuncia sull’ampliamento dei presupposti (ottenimento dei titoli abilitativi), come introdotto dalla legge 178/2020.
L’agenzia basandosi esclusivamente sui termini indicati nel dm 58/2017, inspiegabilmente, nella conclusione finale ha virato repentinamente, negando le detrazioni e motivando la non spettanza delle detrazioni con un mancato rispetto di scadenze che, oggettivamente, non potevano essere onorate.
La società, però difatti, ha avviato le procedure nel maggio 2015, in epoca anteriore alle disposizioni legislative introdotte con l’articolo 1 della legge 232/2016 e decorrenti dall’1/01/2017; con tali norme si prevedevano ulteriori forme agevolative e relative disposizioni attuative, poi emanate con il decreto di attuazione, di cui al dm 58/2017, ove si introduce l’obbligo asseverativo iniziale e finale (allegato “B”).
Di conseguenza, è evidente che la società nel 2015 non poteva rispettare quanto introdotto con norma successiva decorrente dall’1/01/2017.
Il dm 24/2020 ha modificato il dm 58/2017 introducendo la possibilità di depositare l’asseverazione (allegato “B”) fino alla data di inizio lavori, mentre la società ha ottenuto il permesso di costruire il 23/03/2020 e ha iniziato i lavori il 30/04/2020; una lettura parziale della novità legislativa, di cui al citato dm 24/2020, potrebbe far pensare che la presentazione dell’allegato entro il 30/04/2020 (inizio dei lavori) potesse fare considerare come tempestivo il deposito dell’asseverazione, ma avendo la società avviato le procedure autorizzatorie nel maggio 2015, le disposizioni normative introdotte con decorrenza dall’1/01/2017 costituivano una inibizione giuridica, a carattere temporale, per l’applicazione delle forme di maggior agevolazione sotto il profilo della misura delle detrazioni (70% o 75% o 80% o 85%). La direzione regionale della Toscana, peraltro, ha confermato che le modifiche, di cui al dm 24/2020, con le quali il termine di deposito dell’allegato “B” si deve ritenere tempestivamente adempiuto se effettuato prima dell’inizio dei lavori, si rendono applicabili esclusivamente ai titoli abilitativi richiesti a partire dal 16/01/2020, negando le detrazioni in esame nel passo successivo. Pertanto, la risposta che tiene conto delle disposizioni di cui al dm 58/2017 appare fuori luogo, non ricorrendo i presupposti di applicazione alla fattispecie in esame avendo la società avviato (11/05/2015) le procedure autorizzatorie prima dell’1/01/2017. Il punto è molto semplice giacché fino al 31/12/2020, la norma primaria (articolo 16, comma 1-bis del dl 63/2013) fissava l’obbligo per le procedure obbligatorie iniziate dopo l’1/01/2017 ma con la legge di bilancio per il 2021, e con decorrenza dall’1/01/2021, è stato introdotto un ulteriore requisito oggettivo, con la conseguenza che la società ha depositato puntualmente l’allegato “B” nella prima occasione utile, dopo l’1/01/2021, in occasione della presentazione del piano strutturale, comprensivo della pratica antisismica, presso la regione Toscana in data 7/04/2021.
Fabrizio G. Poggiani
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