UNA DELLE PRIME APPLICAZIONI DELLA SUPREMA CORTE DELLA RESPONSABILITÀ 231 AI REATI TRIBUTARI
di Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti
Condannata anche la società in caso di finti appalti: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 16302 del 2022, con cui la terza sezione penale, in seguito all’introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex dlgs n. 231/2001, ha per la prima volta ritenuto configurabile in capo a una società l’illecito amministrativo derivante dalla commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, in un caso di somministrazione illecita di manodopera celata da finti contratti di appalto.
Il caso. La vicenda in esame ha visto coinvolta una società accusata, al fine di evadere l’Iva, simulando contratti di appalto con un consorzio (che a propria volta avrebbe subappaltato i lavori alle cooperative consorziate) e celando contratti di somministrazione illecita di manodopera, nonché avvalendosi poi delle fatture per le relative operazioni giuridicamente inesistenti, di aver indicato nelle dichiarazioni elementi passivi fittizi (Iva detraibile) per un ammontare superiore a 20 milioni di euro.
La Corte ha confermato il sequestro disposto nei confronti anche della società, incolpata dell’illecito di cui all’art. 25-quinquiesdecies dlgs n 231/2001 per aver ottenuto un vantaggio patrimoniale dalla commissione del delitto previsto dall’art. 2 dlgs n. 74/2000, posto in essere nell’interesse della stessa da parte delle persone fisiche in posizione apicale.
Appalto fittizio e illecita somministrazione di manodopera. L’inesistenza soggettiva delle fatture portate in detrazione dalla persona giuridica era sostenuta sulla base della accusa per cui i lavoratori, formalmente soci delle cooperative che assumevano il lavoro in subappalto, in realtà prestassero la loro attività direttamente in favore della committente, che otteneva, in tal modo, la forza lavoro necessaria ma a costi notevolmente ridotti.
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