Bruno Pagamici e Luigi Chiarello
Il periodo di pre-ammortamento dei finanziamenti concessi fin dall’inizio della pandemia da Covid19 viene esteso da 24 a 30 mesi.Lo prevede un emendamento approvato in commissioni riunite al Senato, in sede di conversione in legge del dl n. 21 del 21 marzo 2022 (decreto «energia», ndr); la disposizione estende di conseguenza di 6 mesi, e quindi fino al 30 giugno 2022, la garanzia del Fondo pmi ai soggetti che hanno ottenuto i finanziamenti fino a 30mila euro e i prestiti di importo superiore a 25mila euro e fino a 5 mln di euro. Si tratta, quindi, di un allungamento del periodo di pre-ammortamento, finalizzato ad adeguare le misure di sostegno a imprese e professionisti non solo all’estensione temporale del Temporary framework dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, ma anche per sostenere i settori dell’economia colpiti dalla crisi energetica. Va da sé che le banche finiscono per effettuare valutazioni discrezionali circa l’opportunità di concedere o meno il massimo delle agevolazioni previste dalla legge.

Il fondo di garanzia. Il decreto «Liquidità», convertito in legge 5 giugno 2020 n. 40 e modificato da ultimo dal decreto «Sostegni bis», ha potenziato il Fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da Covid 19. Le procedure di accesso sono state semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata. Le misure straordinarie a valere sul Temporay Framework erano in vigore fino al 31 dicembre 2021. Imprese e professionisti che vogliono ottenere la garanzia del Fondo, devono rivolgersi a banche e confidi che effettueranno la domanda.

I prestiti fino a 30mila euro. Su piccoli prestiti fino a 30 mila euro l’intervento del Fondo copre il finanziamento con durata massima di 15 anni senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito. Fermo restando l’importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile. È stata ampliata, inoltre, la platea dei beneficiari: alle pmi e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, si sono aggiunti broker, agenti e subagenti di assicurazione nonché enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato (allegato 4 bis ex legge di conversione, che deve essere presentato alla banca o al confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia).

L’approvazione delle domande senza valutazione del merito di credito ai fini della concessione della garanzia riguarda tutti i soggetti ammissibili e tutte le operazioni finanziarie. Il Fondo approva le domande presentate da banche, confidi e altri intermediari finanziari dopo aver verificato soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti.

Per le altre operazioni ammissibili ai sensi del Temporary Framework la garanzia diretta copre tutti i finanziamenti fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario su operazioni finanziarie della durata massima di 8 anni. L’importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di ammontare inferiore. Se i finanziamenti già garantiti ai sensi della Sezione 3.2 del Temporary Framework sono prolungati fino a un massimo di 96 mesi la durata delle garanzie sarà prolungata automaticamente, mantenendo la copertura originaria.

Bruno Pagamici e Luigi Chiarello
Fonte: