PREVIDENZA

Autore:  Silvin Pashaj e Maria Elisa Scipioni
ASSINEWS 331 – giugno 2021

Nello scorso appuntamento abbiamo esaminato la storia del sistema previdenziale pubblico, evidenziando il più importante e radicale cambiamento intervenuto negli anni: il passaggio dal sistema di calcolo retributivo al ben più incerto e aleatorio, in merito ai risultati attesi di copertura pensionistica, metodo di calcolo contributivo.
Questo cambiamento è intervenuto per tutte le tipologie di lavoratori, in quanto se fino al 2011 il metodo di calcolo contributivo veniva applicato solo per determinate categorie di lavoratori, a partire dalla riforma Fornero viene applicato per tutti.

Nello specifico ricordiamo che con la riforma Dini del 1995 il passaggio al sistema di calcolo contributivo si ebbe per tutti i lavoratori dipendenti (comprendendo anche i lavoratori del pubblico impego) e autonomi che al 31.12.1995 avevano maturato un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.
La riforma Monti Fornero del 2012 estese poi questo meccanismo di calcolo per tutti, anche per chi aveva al 31.12.1995 maturato almeno 18 anni di contributi e poteva contare su una pensione calcolata interamente con il sistema retributivo.

In realtà però ebbe inizio un processo di Riforma anche per gran parte degli enti privatizzati dei liberi professionisti. La necessità da parte degli Enti pensionistici di dover garantire una sostenibilità dei conti a cinquanta anni, così come richiesto dalla legge 214/2011, la “riforma Monti- Fornero”, da un lato, e l’esigenza di adeguarsi al progressivo allungamento dell’aspettativa di vita, che va a incidere sui conti delle gestioni previdenziali dall’altro, hanno spinto tali enti a porre in essere misure di notevole importanza.

Tra le novità: l’innalzamento graduale dell’età pensionabile che arriva a 70 anni nel giro di pochi anni; contributi soggettivi che aumentano progressivamente; il passaggio per alcune Casse a un nuovo metodo di calcolo delle prestazioni. Le disposizioni interessarono tutti gli iscritti alle Casse privatizzate con d.lgs. 509/1994, le quali continuavano ad applicare un sistema di calcolo retributivo, in base al quale veniva riconosciuto al momento del pensionamento un trattamento pensionistico commisurato agli ultimi redditi professionali e non al montante dei contributi versati.

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