Pagina a cura di Stefano Loconte e Chiara De Leito

Sismabonus acquisti e detrazioni per interventi antisismici: la data di avvio della procedura autorizzatoria e il titolo abilitativo che ne consegue fanno da scriminante per la fruizione dell’agevolazione, anche rispetto agli enti societari. Con tre risposte a interpello, le numero 364, 365 e 366 pubblicate lo scorso 24 maggio, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulla normativa, fornendo soluzioni che si pongono in sostanziale continuità con i propri precedenti di prassi.

Sismabonus e dies a quo: il 1° gennaio 2017. Negli ultimi mesi si è assistito a una maggiore attività interpretativa dell’Agenzia delle entrate rispetto alla possibilità di agevolare, secondo le previsioni dell’art. 119, comma 4, dl Rilancio, gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici. Nel fornire risposta alle istanze di interpello avanzate dai contribuenti il primo, e spesso determinante, elemento valorizzato dall’amministrazione finanziaria è quello della data di avvio della cosiddetta «procedura autorizzatoria». In particolare, i commi da 1-bis a 1-septies dl 63/2013, cui l’art. 119 dl Rilancio rinvia per l’individuazione delle spese agevolabili, approntano una specifica detrazione per gli interventi antisismici le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore del citato dl, quindi dopo il 1° gennaio 2017. È dunque necessario individuare l’esatta portata dell’espressione «procedura autorizzatoria», attesa la rilevanza del dies a quo per la spettanza del beneficio.

Il permesso di costruire. In prima battuta è possibile affermare che l’avvio della procedura autorizzatoria coincide con il deposito presso il comune competente dell’istanza di permesso di costruire. Pertanto, in linea di principio, tutte le volte in cui il deposito della richiesta di permesso di costruire è antecedente il 1° gennaio 2017 deve escludersi la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per interventi antisismici previsti dai commi da 1-bis a 1-septies del dl 63/2013 nonché dal comma 4 dell’art. 119 del dl Rilancio.

Tuttavia, possono sorgere dubbi applicativi nel caso di procedure complesse, che abbiano comportato il deposito di atti di completamento e/o integrazione di una procedura autorizzatoria già in corso, come dimostrato dalle numerose istanze di interpello avanzate sul punto. La posizione espressa dall’Agenzia delle entrate, già con la risposta a interpello n. 431/2019, esclude la rilevanza della data di presentazione di varianti edilizie se dalla variante non sia derivato un diverso titolo abilitativo rispetto a quello originariamente rilasciato dal comune. Tale posizione è stata tenuta ferma anche rispetto agli interventi agevolabili secondo le previsioni da supersismabonus. In particolare, con la risposta a interpello 31, pubblicata in data 11 gennaio 2021, l’amministrazione finanziaria ha escluso che la voltura nel permesso di costruire rappresenti l’avvio di una nuova e diversa procedura autorizzatoria sostanziandosi, invece, nel mero subentro nel titolo già rilasciato in favore di altro soggetto che, nel caso di specie, risultava antecedente al 1° gennaio 2017, con conseguente preclusione all’accesso ai benefici fiscali. Neppure la presentazione di una Scia di variante in corso d’opera, resa necessaria per autorizzare gli interventi antisismici non previsti nell’originario progetto di riqualificazione posto che il comune interessato, all’epoca della presentazione dell’originario permesso di costruire, non ricadeva in zona sismica 3, è stata ritenuta idonea a individuare una diversa data di avvio della procedura autorizzatoria. Tale posizione, espressa per la prima volta nella risposta a interpello 36/2021, è stata ribadita anche nella recente risposta 365 del 24 maggio 2021. In questo documento l’Agenzia delle entrate ha escluso la spettanza della detrazione per l’acquisto di case antisismiche, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 dl 63/2013, dando rilievo alla presentazione, in data antecedente il 1° gennaio 2017, di una serie di atti qualificati dall’amministrazione finanziaria come facenti parte della procedura autorizzatoria, attesa la consequenzialità necessaria di questi atti con la definizione dei contenuti della convenzione stipulata con il comune e del permesso di costruire. In ogni caso, nella citata risposta a interpello, l’amministrazione finanziaria fa salva la possibilità di documentare, a seguito del parere dell’ufficio tecnico comunale, una diversa data di inizio della procedura autorizzatoria, successiva al 1° gennaio 2017.

Il contenuto del permesso di costruire. Sotto altro versante, anche il contenuto del permesso di costruire determina la possibilità di accesso alle detrazioni fiscali. Con la risposta a interpello n. 364/2021 l’Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito ai benefici in favore degli acquirenti di case antisismiche nonché dell’impresa di costruzione in relazione alle spese sostenute per interventi antisismici sul realizzando «fondo commerciale», che rimaneva nella sua titolarità. Nella fattispecie esaminata, l’intervento antisismico era realizzato mediante la demolizione e la ricostruzione di un intero complesso edilizio. L’Agenzia delle entrate ha riconosciuto il beneficio fiscale per gli acquirenti delle case antisismiche ma lo ha escluso per l’impresa di costruzione per le spese relative all’immobile commerciale. La ragione dell’esclusione è stata motivata dal contenuto del permesso di costruire che qualifica l’intervento quale «nuova costruzione», quindi non agevolabile secondo le previsioni dell’art. 16, dl 63/2013.

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Fonte: Italia Oggi Sette
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