di Nicola Carosielli
Si avvia verso la conclusione la vicenda Assimutuo, una particolare forma di prestito utilizzata dal 1997 fino al 2000 da Abbey National, cui è subentrata Unicredit, che combinava il mutuo a un prodotto assicurativo di Commercial Union (divenuta Aviva nel 2006), che a sua volta conteneva una copertura caso morte del debitore e una componente di investimento. Un prodotto sottoscritto da numerosi clienti, coinvolti recentemente in una richiesta di versamento da Unicredit della differenza rispetto a quanto erogato dalla polizza Aviva. Secondo quanto appreso da MF-Milano Finanza il Tribunale di Roma si sarebbe pronunciato esonerando i clienti dal versare tale differenza. Secondo alcune autorevoli fonti è possibile che, nella sentenza che diverrà pubblica a giorni, l’assise possa aver deciso di imporre il pagamento della restante parte della quota capitale in capo alla compagnia assicurativa Aviva, che potrebbe dunque essere obbligata a versare tali somme a doValue, che intanto ha comprato il credito vantato da Piazza Gae Aulenti. Il giudizio arriva dopo l’ottenimento, il 31 agosto, della sospensione dell’esecutività del precetto da parte dell’avvocato Anna D’Antuono, legale delegato dell’Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori).
Dalle ricostruzioni effettuate sarebbe avvenuto un cortocircuito nello schema che prevedeva che il cliente pagasse ad Aviva la quota interessi del mutuo, mentre la quota capitale avrebbe alimentato il prodotto assicurativo. Il programma prevedeva, dunque, che al termine dei pagamenti delle rate il ricavato della polizza fosse erogato da Aviva a Unicredit (ora doValue) estinguendo la quota di capitale del mutuo. E invece, è accaduto che tra costo della copertura caso morte e scarso rendimento del capitale investito, al momento dell’estinzione (che sia a regolare scadenza o anticipata), è emerso per il cliente una conseguente richiesta di somme di denaro per colmare il capitale che manca all’appello. Come espressamente sottolineato dall’Ordinanza del 31 agosto, emanata dalla IV Sezione Civile del Tribunale di Roma, «l’eventuale rischio di una differenza in difetto (come nei casi a esame, ndr) rimane a carico della compagnia assicuratrice». Dalla disamina, seppur sommaria, del contratto, sottolineano i giudici, «non sembrano emergere ulteriori obblighi a carico dei mutuatari, oltre a quelli derivanti dal contratto di mutuo ai quali essi hanno adempiuto». (riproduzione riservata)
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