di Dario Ferrara
Scatta lo scudo penale per i medici nell’emergenza Sars-Cov-2 e per il personale che somministra il vaccino: è convertito in legge il dl Covid (44/2021) dopo l’approvazione a Montecitorio con 311 voti favorevoli, 47 contrari e due astenuti. È limitata la punibilità dei reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose per i fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria durante l’emergenza epidemiologica: grazie alla norma transitoria introdotta al Senato i delitti sono sanzionati soltanto in caso di colpa grave, anche se i casi per i quali si procede non riguardano il nuovo Coronavirus. Benefici analoghi sono introdotti in favore del personale che somministra le dosi durante la campagna vaccinale.

Indicatori decisivi. Ampio l’ombrello per i sanitari chiamati ad affrontare la pandemia: oltre ai clinici e chirurghi sono coperti gli iscritti agli Ordini di veterinari, farmacisti, biologi, fisici e chimici, psicologi. Vi rientrano anche infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia, della riabilitazione e della prevenzione. Come si stabilisce se la colpa è grave? Il giudice deve tenere conto di una serie di parametri: ad esempio le limitate conoscenze scientifiche sulle patologie indotte dal Covid-19 al momento in cui si interviene. Altrettanto vale sulle terapie appropriate. Pesano anche le scarse risorse umane materiali in concreto disponibili rispetto al numero di casi da trattare. Né si può sottovalutare il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche del personale non specializzato gettato nella mischia nei momenti drammatici del lockdown.

Favor rei. Veniamo alle dosi salvifiche da iniettare. La punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose è esclusa soltanto l’uso del vaccino è stato conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del ministero della Salute sulle attività e ai singoli prodotti. Grazie al favor rei la limitazione della punibilità si applica anche ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Obbligatoria la vaccinazione per il personale sanitario e socio-sanitario che svolge l’attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, in farmacie, parafarmacie e studi professionali.
Amministratore di sostegno. È estesa alle persone incapaci non ricoverate la disciplina per la manifestazione del consenso alla vaccinazione anti Sars-Cov-2 prevista per i pazienti in condizioni di incapacità naturale che si trovano in strutture sanitarie assistite: nei loro confronti assume la funzione di amministratore di sostegno il direttore sanitario dell’azienda sanitaria locale di assistenza dell’interessato o un suo delegato. Il tutto al solo fine della prestazione del consenso alla vaccinazione

Rinvii e ritorni. Il provvedimento contiene anche misure in altri campi. Confermate al 31 luglio le norme d’emergenza per l’esercizio dell’attività giudiziaria. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti può rinviare di centottanta giorni le elezioni degli organi territoriali e nazionali. Semplificate le procedure dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego da bandire o già banditi. Differito il termine di vigenza delle graduatorie a scorrimento del personale del ministero della Gustizia. Ripristinato su tutto il territorio nazionale, l’accesso a strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, per familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi Covid-19.

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