Pagina a cura di Daniele Cirioli
Il riscatto contributivo aiuta a pensionarsi prima. E se costa poco, come quello «soft» previsto per gli studi, può essere un’opportunità da considerare. L’aiuto a pensionarsi prima è offerto dalla cosiddetta facoltà di opzione per la «pensione contributiva», che è un’opportunità riservata ai soli lavoratori che si trovano nel sistema cosiddetto «misto» delle pensioni, che cioè hanno pochi contributi versati prima del 1996 (meno di 18 anni). Il riscatto può servire a far maturare tale condizione soggettiva, cioè a far rientrare nel sistema «misto» delle pensioni. Per esempio, chi ha iniziato a lavorare nel 2000 e ha conseguito la laurea prima del 1996 può riscattare il corso di studio (poniamo che siano 4 anni prima del 31 dicembre 1995) e, così, acquisirà diritto alla facoltà di opzione per la «pensione contributiva». Lo precisa l’Inps, tra l’altro, nella circolare n. 54/2021, condivisa con il ministero del lavoro, in cui spiega l’efficacia del riscatto, anche nella versione «soft», ai fini del pensionamento.
Il calcolo dell’onere di riscatto. L’onere di un riscatto contributivo è calcolato con il criterio cosiddetto «a percentuale», se il periodo da riscattare si colloca dal 1° gennaio 1996 (cioè da quando vige il «sistema contributivo» di calcolo della pensione) ovvero con il criterio cosiddetto della «riserva matematica», se il periodo da riscattare si colloca prima del 1° gennaio 1996 (fino a quando vige il «sistema retributivo» di calcolo della pensione). La regola vale per tutti i tipi di riscatto.
Riscatto dei periodi di studi. Solo per il riscatto dei periodi di studi, il dl n. 4/2019 prevede un alternativo criterio di calcolo dell’onere, sempre «a percentuale», se i periodi si collocano nel «sistema contributivo»: oltre a quello ordinario (33% della retribuzione degli ultimi 12 mesi), a scelta dell’interessato c’è il criterio «soft» (33% del minimo contributivo di artigiani e commercianti: 15.953 euro nel 2021, per cui il costo di riscatto di un anno è di 5.264 euro). Qualora il corso di studi dovesse collocarsi in parte nel «sistema retributivo» e in parte nel «sistema contributivo», l’onere è determinato utilizzando entrambi i criteri:
A. «riserva matematica» per i periodi che si collocano nel «sistema retributivo»;
B. «a percentuale» per i periodi del «sistema contributivo», con scelta dell’interessato tra:
• B.1) criterio «a percentuale» «ordinario»;
• B.2) criterio «a percentuale» «soft».
Attenzione. Tale scelta riguarda l’intero periodo del corso di studi, anche per la quota parte che ricade nel «sistema retributivo», se il lavoratore opta per la «pensione contributiva».
Opzione per la pensione contributiva. L’opzione per la «pensione contributiva» è la facoltà che può essere esercitata dai lavoratori e dalle lavoratrici, a certe condizioni. Il fine è ottenere l’anticipo del pensionamento, in cambio del calcolo dell’intera pensione («tutta») con la regola contributiva. La facoltà, prevista all’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 (cosiddetta riforma Dini), è possibile in presenza dei seguenti requisiti contributivi:
A. meno di 936 settimane (pari a 18 anni) al 31 dicembre 1995;
B. almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
C. almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.
La facoltà di opzione può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione (un esempio di opzione, quale forma tipica per le sole lavoratrici, è «opzione donna»).
Opzione contributiva e riscatto soft. In presenza di opzione contributiva, l’Inps segue regole particolari per definire la domanda di riscatto a seconda che l’opzione avvenga nel corso della vita lavorativa o in sede di domanda di pensionamento.
Opzione nel corso della vita lavorativa. Quando la facoltà di opzione è esercitata nel corso della vita lavorativa, occorre distinguere le seguenti fattispecie:
• se la facoltà è stata esercitata prima della domanda di riscatto: i periodi da riscattare non rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi per l’opzione perfezionati e accertati alla data di presentazione della domanda di opzione accolta. Esempio: se il lavoratore raggiunge con il riscatto un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione già esercitata rimane ferma. Il sistema per calcolare l’onere del riscatto sarà quello a percentuale (a richiesta può essere quello «soft», se il riscatto riguarda il corso universitario di studio) anche per i periodi precedenti al 1° gennaio 1996. Il pagamento di almeno una rata del riscatto rende irrevocabile l’esercizio della facoltà di opzione (esempio A in tabella);
• se la facoltà è esercitata contestualmente alla domanda di riscatto: i periodi da riscattare rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi necessari per l’opzione. Pertanto, per esempio, se per effetto dei periodi oggetto di riscatto il lavoratore maturi un’anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione per la «pensione contributiva» non può essere esercitata e l’onere del riscatto sarà calcolato con le modalità ordinarie (criterio della riserva matematica per periodi che si collochino nel sistema retributivo); escluso questo caso, il calcolo dell’onere di riscatto sarà quello a percentuale (che a richiesta può essere quello «soft» se il riscatto riguarda il corso universitario di studio) anche per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996. Attenzione; la quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per perfezionare i requisiti per la facoltà d’opzione va versata in unica soluzione. Il pagamento di almeno una rata del riscatto rende irrevocabile l’esercizio della facoltà di opzione, perché quest’ultima ha prodotto effetti (esempio B in tabella);
• se la facoltà è esercitata successivamente alla domanda di riscatto: quest’ultimo è definita con le regole ordinarie, con riferimento alla data di presentazione (criterio della riserva matematica per periodi che si collochino nel sistema retributivo). I periodi già acquisiti alla data di esercizio della facoltà di opzione, compresi quelli con riferimento ai quali, alla stessa data, è stato versato il relativo onere di riscatto, rilevano ai fini della verifica dei requisiti contributivi necessari per l’opzione per la pensione contributiva. Il sistema ordinario applicato per calcolare l’onere del riscatto, diversificato a seconda del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale dei periodi da riscattare, se versato, in tutto o in parte, non può essere rideterminato a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione (cioè non può essere interpretato come rinuncia alla domanda di riscatto).
Opzione con la domanda di pensione. In tutti i casi in cui il lavoratore esercita la facoltà di opzione per la «pensione contributiva» al momento del pensionamento e, contestualmente, presenti anche una domanda di riscatto: i periodi da riscattare rileveranno ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti contributivi richiesti per l’opzione contributiva. Il sistema di calcolo applicabile per determinare l’onere di riscatto è quello a percentuale, che a richiesta può essere quello «soft» se il riscatto riguarda il corso universitario di studio, anche per periodi antecedenti al 1996.
Le modalità di pagamento dell’onere del riscatto sono diversificate (unica soluzione o rateizzazione) a seconda della gestione previdenziale nella quale sono accreditati i periodi da riscattare.
Due particolarità. Vale la pena ricordare che ai lavoratori che esercitano la facoltà di opzione per la «pensione contributiva» dopo il 31 dicembre 2011 senza aver maturato, a tale data, i requisiti per tale facoltà e/o quelli per il diritto a pensione in base alle norme vigenti alla stessa data, si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cosiddetto sistema misto). Inoltre, per chi esercita l’opzione per la «pensione contributiva» è previsto un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione (art. 2, comma 18, legge n. 335/1995).
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