di Francesco Cerisano e Andrea Mascolini
Responsabilità per danno erariale limitata ai soli casi di dolo fino al 2026, ossia fino alla conclusione dell’orizzonte temporale del Recovery plan. È quanto prevede la bozza del decreto semplificazioni su cui il governo Draghi sta tentando di trovare una faticosa quadra soprattutto in materia di subappalti e di aggiudicazioni con il criterio del massimo ribasso.

Lo schema di decreto legge proroga fino al 2026 le principali disposizioni in materia di contratti pubblici contenute nel dl Semplificazioni del 2020 (dl n.76) la cui validità sarebbe terminata a fine anno. Dalle verifiche antimafia alle ipotesi di sospensione delle opere, dalle norme in materia di collegio consultivo tecnico e di procedure pendenti fino all’accelerazione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi (conferenza semplificata), passando appunto per la proroga dei limiti alla responsabilità erariale che, come detto, resterà confinata ai soli casi di dolo (a meno che non si tratti di danni cagionati da omissione o inerzia dell’agente).

Nella bozza di decreto legge è prevista anche una modifica di particolare impatto sulle dinamiche concorrenziali e si tratta di una norma che, se confermata nel testo definitivo, varrà per tutti i contratti, anche per quelli che non sono collegati all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare la disposizione, incidendo sul dl 76/2020 (convertito nella legge 120/2020) prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione), di importo inferiore a 139.000 euro (oggi il tetto è a 75.000 euro) . Se quindi i contratti saranno al di sotto di queste soglie, la stazione appaltante sceglierà l’affidatario direttamente «anche senza consultazione di più operatori economici».

Appare in qualche modo contraddittorio il richiamo ai principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici: cosa significa in questo caso rispettare i principi di trasparenza, libera concorrenza, pubblicità? Quindi per i contratti di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie Ue per servizi e forniture e da 150.000 a un milione di lavori si procederà con procedura negoziata senza bando con 5 inviti, mentre per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino a 5,3 milioni si dovranno invitare almeno dieci imprese.

In materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità, fino al 31 dicembre 2026 ricorrerà sempre il caso d’urgenza nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Fino al 31 dicembre 2026 per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si continuerà a procedere mediante il
rilascio della liberatoria provvisoria, previa preventiva consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Fino al 31 dicembre 2026 in deroga all’articolo 107 del Codice appalti, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie (anche se già iniziati) potrà avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia, nonché da vincoli inderogabili dell’Ue;

b) gravi ragioni di ordine pubblico e salute pubblica, incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19; c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla
realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; d) gravi ragioni di pubblico interesse.

Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie fino al 31 dicembre 2026 sarà obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Fino al 31 dicembre 2026, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria (articolo 14, comma 2, della legge n. 241/1990) le amministrazioni procedenti potranno adottare lo strumento della conferenza semplificata.

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