IL CASO
Autore: Michele Borsoi
ASSINEWS 331 – giugno 2021
Premessa
Di recente ho esaminato due casi riguardanti il concetto dell’onere della prova applicato alla polizza contro gli infortuni. Il primo mi giunge da un lettore che mi testimonia il pronunciamento emesso da una Corte di Appello riguardante una lite relativa ad una pretesa di indennizzo per un caso di invalidità permanente da infortunio.
Il secondo caso che mi ha incuriosito è legato ad una recente ordinanza della Corte di Cassazione riguardante una lite tra beneficiari e impresa di assicurazione per un caso di decesso assicurato con polizza contro gli infortuni.
Cos’hanno in comune questi due episodi? La mancanza di prova del requisito del fatto fortuito e la conseguente non indennizzabilità del sinistro da parte dell’assicuratore.
Un caso di invalidità permanente
Un professionista, assicurato contro il rischio di infortunio, cade e riporta una lesione capsulo legamentosa al collo del piede. La gestione del sinistro si svolge senza alcuna incertezza, ma le parti non concordano sul quantum dell’indennizzo.
Il Tribunale adito dirime la vicenda stabilendo la percentuale di invalidità da riconoscere all’infortunato per le lesioni patite.
Il ricorso
L’impresa di assicurazione impugna la sentenza del Tribunale contestando la decisione in mancanza di prova della realizzazione del rischio coperto dalla polizza assicurativa e del conseguente danno di cui s’è chiesto l’indennizzo.
In effetti l’assicurato aveva denunciato il caso di sinistro accompagnandolo con la documentazione rilasciata dai sanitari che accertavano la lesione e con la propria dichiarazione con cui indicava che il fatto era dipeso da una caduta accidentale.
Di fatto l’impresa di assicurazione contesta la mancanza di prova del fatto storico ovvero dell’infortunio.
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