GIURISPRUDENZA
Autore: Laura Opilio e Luca Morini
ASSINEWS 331 – giugno 2021
La sentenza 30 aprile 2021, n. 11421 delle sezioni unite di Cassazione ha posto fine ai contrasti interpretativi circa gli effetti giuridici della designazione generica degli “eredi” quali beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita. Com’è noto, l’art. 1920, co. 2 del codice civile prevede la possibilità che il beneficiario dell’assicurazione sulla vita venga determinato soltanto genericamente.
Alla luce di tale norma, nella prassi assicurativa, si rinvengono con frequenza clausole che designano come terzo beneficiario dell’assicurazione sulla vita gli “eredi (legittimi o testamentari)”, e il tenore generico di tale designazione ha dato luogo a diversi quesiti.
a) In primo luogo, i dubbi interpretativi hanno riguardato l’esatta individuazione dei soggetti designati attraverso la formula contrattuale in commento. In particolare, ci si è chiesto se debba considerarsi beneficiario solo chi abbia accettato l’eredità o qualsiasi legittimo erede.
b) In secondo luogo, laddove il contratto individui come beneficiari gli “eredi legittimi”, ci si è chiesti se le disposizioni testamentarie possano interferire con l’individuazione dei soggetti destinatari dell’indennizzo.
c) Da ultimo, si sono registrati orientamenti contrastanti in merito all’applicabilità dei criteri di ripartizione delle quote ereditarie in materia di successione legittima, di cui agli art. 565 c.c. e ss. Il dubbio riguarda la possibile divisione dell’indennizzo in base alle quote ereditarie, piuttosto che in parti uguali.
I contrasti interpretativi
La soluzione delle sezioni unite prende le mosse dalla disamina dei due orientamenti interpretativi sviluppatisi sull’art. 1920 c.c. Secondo un primo orientamento minoritario, sorto con la sentenza Cass. 19210/2016 e sostenuto da una parte della dottrina, la designazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari dell’assicurazione determinerebbe “tanto chi è erede, quanto anche in che misura lo è”. Sulla scorta di tale principio, si è ritenuto che l’individuazione del beneficiario dell’assicurazione caso morte debba seguire le regole della successione legittima e che, di conseguenza, la designazione del beneficiario e la liquidazione dell’indennizzo possano avvenire soltanto in via subordinata rispetto alla compiuta definizione delle vicende successorie.
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